Disponibile il nuovo portale Bonifiche
Il Ministero della Transizione ecologica ha disposto in rete il nuovo portare della Direzione generale per il risanamento ambientale sulle bonifiche dei siti contaminati. Vediamo in cosa consiste, ed in particolare le indicazioni operative per il Proponente un progetto di bonifica.
Il nuovo portale
Nei giorni precedenti, il MITE ha realizzato il rinnovamento del portale dedicato alla bonifica dei siti contaminati, al link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it.
L’obiettivo perseguito
L’obiettivo della Direzione generale per il risanamento ambientale, che lo ha predisposto, è quello di promuovere la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità del ministero della Transizione ecologica.
Il MiTE informa che il nuovo portale vuole fornire in formato aperto e di agevole consultazione i principali dati, informazioni, atti e corredo documentale delle aree di intervento, programmazione e monitoraggio delle bonifiche ambientali, disponibili attraverso pochi click e con la possibilità di navigare in formato tabellare e secondo una distribuzione territoriale.
Le indicazioni operative per il Proponente
Di particolare interesse per chi intende realizzarle, sono le indicazioni su come procedere per il Proponente il progetto di bonifica del sito inquinato.
La normativa vigente, di cui al titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), il percorso di bonifica di un sito contaminato è riconducibile ad un articolato iter tecnico-amministrativo che può differenziarsi notevolmente, in quanto ad adempimenti di:
- proponente;
- autorità competente;
- e tempistiche, in funzione di:
- dimensioni del sito;
- sua ubicazione o meno all’interno della perimetrazione di un Sito di Interesse Nazionale (SIN);
- tipologia di proponente e di alcune scelte operative dello stesso.
Nello specifico dei SIN (v. art. 252, recante “Siti di Interesse Nazionale”, del TUA), la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del MiTE e la sua gestione rientra tra le funzioni attribuite alla (ex) Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RiA).
Con il recente decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’art. 252 è stato modificato con l’integrazione del nuovo comma 9-quater, con il quale l’Autorità Competente è tenuta, con decreto di natura non regolamentare … ad adottare … i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Nella pagina dedicata di questo portale sono resi disponibili i Decreti Direttoriali di approvazione dei modelli di istanze che il Soggetto Proponente è tenuto ad utilizzare per l’avvio dei procedimenti, di cui al comma 4 dell’art. 252 del d.lgs. 152/2006, che compongono l’iter di bonifica all’interno di un SIN, in ordine cronologico di adozione da parte del MiTE; nella stessa pagina sono disponibili i Decreti di approvazione dei modelli per la presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del d.lgs. 152/2006, necessario per la realizzazione di interventi e opere (compresi i progetti del PNRR) nei siti oggetto di bonifica inclusi nei SIN. In ciascun archivio compresso, unitamente al modello di istanza, è disponibile un elenco dettagliato di contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 241/1990, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la documentazione tecnico-amministrativa per la presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di bonifica di competenza della scrivente Direzione Generale deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale e tramite PEC (all’indirizzo riportato in Contatti).
Si precisa che qualora la dimensione totale ecceda i 50 MB è consentito l’invio via posta della documentazione, comunque esclusivamente in formato digitale e memorizzata in modo permanente su supporto fisico (CD o DVD), accompagnato da nota sottoscritta dal proponente. Nella nota di accompagnamento o nel testo della PEC dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni:
- nome completo del Piano/Documento/Progetto;
- nome della procedura con indicazione della normativa e degli articoli di riferimento (ad es.: Approvazione del Piano di caratterizzazione art. 252 d.lgs. 152/2006);
- numero totale e lista dei file allegati (e dei supporti informatici, nel caso di invio via posta);
- breve descrizione dei file allegati (in ogni caso)
Si precisa che, nel caso di trasmissione della documentazione integrativa o di qualsivoglia altra comunicazione successiva alla presentazione dell’istanza, si dovrà riportare nel testo della medesima nota anche la seguente ulteriore informazione: identificativo della procedura assegnato dal MiTE: ID …..
Si informa, altresì, che per ragioni di sicurezza questo Ministero non consente l’utilizzo di siti privati di network storage, quali ad esempio Dropbox, WeTransfer, Google Drive (non sarà possibile, pertanto, acquisire agli atti gli allegati eventualmente trasmessi con tali modalità).
Eventuali aggiornamenti o integrazioni delle modalità operative saranno prontamente segnalati in home e archiviati in ordine conologico nella pagina DG RiA Infoma.
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