Ricerca per:
La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione

Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.

Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC

Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:

  • gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
  • il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.

Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.

Il perimetro oggettivo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].

In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
  • importatori o commercianti di merci imballate;
  • autoproduttori di imballaggi;
  • “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)

Per maggiori informazioni

Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

Pubblicate le linee guida Ue 2022 su energia ed ambiente

Pubblicate le “Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy (‘CEEAG’)”, ovvero le Linee guida riguardanti le ipotesi di aiuti di Stato in taluni settori (clima, energia, ed ambiente).

Gli obiettivi delle Linee

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 18 Febbraio 2022, vengono diffusi gli orientamenti della Comunità europea in merito alle possibilità, da parte degli Stati membri, circa aiuti a favore delle proprie aziende impegnate nei settori clima, protezione dell’ambiente ed energia (c.d. “aiuti di stato”).

Esse mirano a fornire orientamenti su:

  • le modalità con le quali la Commissione europea andrà a valutare la compatibilità della protezione ambientale, compresa la protezione del clima[1];
  • le misure di aiuto all’energia soggette all’obbligo di notifica[2].

Pertanto, esse fissano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri nei settori del clima, della protezione ambientale e dell’energia possono essere considerati compatibili con il mercato unico e i criteri per la Commissione si applicano per valutare il sostegno degli Stati membri in questi settori[3].

La Comunità intende creare un “quadro abilitante”, flessibile e adatto ad aiutare gli Stati membri  e fornire così il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficiente in termini di costi. Infatti, le regole incluse:

  • implicano un allineamento con gli importanti obiettivi e traguardi dell’UE stabiliti nel Green Deal europeo e con altri recenti cambiamenti normativi nei settori dell’energia e dell’ambiente e risponderanno alla maggiore importanza della protezione del clima;
  • sostengono progetti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima e la generazione di energia verde;
  • includono sezioni per sostenere la decarbonizzazione dell’economia in modo ampio e flessibile, aperte a tutte le tecnologie che possono contribuire al Green Deal europeo[4];
  • mirano ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi energetici e climatici dell’UE, al minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico;
  • mirano a facilitare la partecipazione delle comunità di energia rinnovabile e delle PMI.

Cosa vanno a sostituire

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la protezione dell’ambiente e l’energia (CEEAG), quando adottati formalmente:

  • sostituiranno gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (EEAG);
  • si applicheranno a qualsiasi decisione adottata dalla Commissione dopo la loro adozione.

Gli obblighi a carico degli Stati membri

Gli Stati membri saranno tenuti ad allineare i regimi esistenti alle nuove norme a partire dal 2024.  

Le aree di intervento

Le Linee prevedono sezioni sulle misure di efficienza energetica, aiuti alla mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, a determinate condizioni.

In particolare, le nuove norme indotte con le Linee guida, consentiranno di:

  • ampliare le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono sostenere per coprire tutte le tecnologie che possono realizzare il Green Deal europeo. Una nuova sezione unica riguarda la riduzione o l’evitamento delle emissioni di gas serra, facilitando la valutazione di misure a sostegno della decarbonizzazione di diversi settori dell’economia, anche attraverso investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica nei processi produttivi e decarbonizzazione industriale, in linea con la normativa europea Legge sul clima; le norme riviste generalmente consentono aiuti fino al 100% del deficit di finanziamento, soprattutto quando gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, e introducono nuovi strumenti di aiuto, come i contratti di carbonio per differenza per aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze di ecocompatibilità industria.
  • coprire gli aiuti per numerose aree rilevanti per il Green Deal; ciò include sezioni nuove o aggiornate sugli aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento diverso da quello dovuto ai gas serra, compreso l’inquinamento acustico, gli aiuti per l’efficienza delle risorse e l’economia circolare, gli aiuti alla biodiversità e per la riparazione del danno ambientale; inoltre, il CEEAG presenta sezioni dedicate agli aiuti che incentivano gli investimenti in settori di punta come il rendimento energetico degli edifici e la mobilità pulita , coprendo tutti i modi di trasporto;
  • introdurre modifiche alle attuali norme sulle riduzioni di determinati prelievi sull’elettricità per gli utenti ad alta intensità energetica; le norme mirano a limitare il rischio che, a causa di questi prelievi, le attività in determinati settori si spostino in luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose rispetto all’UE; al fine di soddisfare i maggiori sforzi di decarbonizzazione necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE, il CEEAG copre le riduzioni di tutti i prelievi che finanziano la decarbonizzazione e le politiche sociali. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere condizioni di parità e sulla base di indicatori oggettivi a livello di settore, il CEEAG ha razionalizzato il numero di settori ammissibili; le regole sono state inoltre riviste per sostenere al meglio la progressiva decarbonizzazione di queste imprese, tra l’altro, collegando le riduzioni dei prelievi agli impegni dei beneficiari di ridurre la loro impronta di carbonio;
  • introdurre salvaguardie per garantire che l’aiuto sia effettivamente diretto laddove necessario per migliorare la protezione del clima e dell’ambiente, si limiti a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi ambientali e non distorca la concorrenza o l’integrità del mercato unico; a tale riguardo, il CEEAG, ad esempio, migliorerà la partecipazione delle parti interessate alla progettazione di grandi misure di aiuto che richiedono agli Stati membri di consultare le parti interessate sulle loro caratteristiche principali.
  • garantire la coerenza con la legislazione e le politiche dell’UE pertinenti nei settori dell’ambiente e dell’energia, tra l’altro ponendo fine ai sussidi per i combustibili fossili più inquinanti, per i quali è improbabile una valutazione positiva da parte della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato alla luce del loro importante aspetto negativo effetti ambientali; è improbabile che le misure che comportino nuovi investimenti nel gas naturale vengano approvate a meno che non sia dimostrato che gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050, facilitando la transizione da combustibili più inquinanti senza il lock-in di tecnologie che potrebbero ostacolare il più ampio sviluppo di soluzioni; il CEEAG include anche una nuova sezione sugli aiuti per la chiusura degli impianti di carbone, torba e scisti bituminosi per facilitare la decarbonizzazione nel settore energetico;
  • aumentare la flessibilità e snellire le regole precedenti , anche eliminando l’obbligo di notifica individuale dei grandi progetti verdi all’interno dei regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione.

Processi

I nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la tutela dell’ambiente e l’energia fanno seguito a una valutazione delle norme vigenti, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato Energia e ambiente (EEAG), condotta nell’ambito del Controllo dell’adeguatezza degli aiuti di Stato e di uno studio condotto da consulenti esterni.

La Commissione ha inoltre svolto un’ampia consultazione di tutte le parti interessate sulle norme rivedute proposte, che ha prodotto oltre 700 contributi.

Il processo ha coinvolto Stati membri, associazioni imprenditoriali, gruppi di interesse, singole aziende, ONG e cittadini. La revisione riflette anche l’esperienza della Commissione derivante dalla sua pratica negli ultimi anni.

Nell’autunno 2020 la Commissione ha inoltre avviato un dibattito europeo su come la politica di concorrenza possa sostenere ulteriormente gli obiettivi del Green Deal europeo, al fine di garantire che le regole della concorrenza e le politiche di sostenibilità collaborino nel miglior modo possibile. Il processo è iniziato con un invito a presentare contributi ed è stato seguito da una conferenza ospitata dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager nel febbraio 2021. I contributi ricevuti sono stati inseriti anche nelle nuove linee guida.

Prossimi passi

Le linee guida riviste saranno formalmente adottate non appena tutte le versioni linguistiche saranno disponibili. Saranno applicabili da quel momento.

Le dichiarazioni

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “ L’ Europa avrà bisogno di una notevole quantità di investimenti sostenibili per sostenere la sua transizione verde. Sebbene una quota significativa proverrà dal settore privato, il sostegno pubblico svolgerà un ruolo nel garantire che la transizione verde avvenga rapidamente. Le nuove Linee guida approvate oggi aumenteranno tutto ciò che facciamo per decarbonizzare la nostra società . Tra l’altro, faciliteranno gli investimenti degli Stati membri, anche nelle energie rinnovabili, per accelerare il raggiungimento del nostro Green Deal, in modo conveniente. Questo è un passo importante per garantire che le nostre norme sugli aiuti di Stato svolgano il loro pieno ruolo nel sostenere il Green Deal europeo”.


[1] In particolare, essi comprendono importanti adeguamenti per allineare le regole alle priorità strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo , e ad altre recenti modifiche normative e proposte della Commissione nei settori dell’energia e dell’ambiente, compreso il pacchetto “Fit for 55”.

[2] Ex art. 107, paragrafo 3, lettera ( c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

[3] Le disposizioni degli orientamenti sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria (“GBER”), che stabilisce condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza previa notifica alla Commissione. Le disposizioni del GBER sugli aiuti in materia di clima, protezione ambientale ed energia sono attualmente oggetto di una revisione mirata. La revisione mira a facilitare ulteriormente gli investimenti verdi ampliando il campo di applicazione delle misure esentate per categoria per coprire gli aiuti agli investimenti in nuove tecnologie, come la cattura e lo stoccaggio o l’utilizzo dell’idrogeno e del carbonio, e per le aree che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell’UE Green Deal, come l’efficienza delle risorse e la biodiversità. Inoltre, la revisione del GBER mira ad affinare ulteriormente le disposizioni sugli aiuti agli investimenti in ambiti faro come la prestazione energetica degli edifici e le infrastrutture di ricarica e rifornimento per la mobilità pulita, già introdotte nell’ambito della revisione mirata del GBER nel luglio 2021. Infine, le regole saranno rese più flessibili per quanto riguarda la definizione dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto. Una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle disposizioni GBER pertinenti si è svolta dal 6 ottobre all’8 dicembre 2021.

[4] Comprese le energie rinnovabili, le misure di efficienza energetica, gli aiuti per la mobilità pulita, le infrastrutture, l’economia circolare, la riduzione dell’inquinamento, la protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico

Vent’anni di 231

Con un articolo pubblicato su nonsoloambiente, il punto sulla 231 a circa 20 anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa per tramite del D.Lgs. n. 231/2001. Per Confindustria Cisambiente la testimonianza di Stefano Sassone.

Gli articoli di approfondimento su nonsoloambiente.it

A partire dal mese di Febbraio, nonsoloambiente.it ha incominciato a raccogliere ed ascoltare le associazioni di categoria in merito a dati, notizie di attualità nonché decreti legislativi e norme di riferimento in quanto – consapevoli del potere e del diritto di rappresentanza che esercitano – riteniamo siano stakeholder primari e di riferimento per fornire al lettore un punto di vista necessario, frutto di una competenza residente.

Le attività di Confindustria Cisambiente sul tema “231”

Tra le numerose attività che hanno contraddistinto il 2021, Confindustria Cisambiente, diretta da Lucia Leonessi, si è resa protagonista della realizzazione e redazione della Prima Edizione delle “Linee Guida 231” con specifico riferimento alle aziende che operano nel settore “Ambiente”.

Confindustria Cisambiente si è costituita per tutelare gli interessi delle Imprese che operano nei settori della gestione dei rifiuti urbani e speciali con la missione di affrontare le sfide e le problematiche legate ai servizi, agli impianti di smaltimento, di recupero e lavorazione di materia ed energia dai rifiuti, promuovendo e curando l’attività istituzionale, sindacale e tecnico scientifica del settore ecologico, ultimo, ma non ultimo, rendendo concreti i principi dell’economia circolare.

Le linee guida 231

Il lavoro eccellente condotto dal dott. Gabriele Zito, Revisore dell’Associazione, in stretta sinergia con tutta la struttura di Confindustria Cisambiente ha portato all’approvazione delle Linee Guida da parte del Ministero di Giustizia il 25.10.2021. Come noto l’importanza di avere un modello gestionale ha coinvolto dapprima le imprese medio-grandi che hanno formalizzato ai sensi del D.Lgs 231.01 quanto era già operante nelle proprie organizzazioni, e si è poi esteso anche alle medie-piccole imprese, che hanno adattato il proprio sistema organizzativo, migliorandolo e valutandone periodicamente la ‘tenuta’ rispetto alle possibili fattispecie fra quelle annoverate nei retai presupposto.

In questo fenomeno il ruolo di Confindustria è stato importante nel porre sull’argomento una grande attenzione. Le nuove linee guida di Confindustria di giugno 2021, approvate dal Ministero della Giustizia, sono l’alveo all’interno del quale tutto il sistema confindustriale intende muoversi e consistono nella realizzazione di procedure organizzative e attribuzione di opportuni compiti al personale, adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.

Il tema della responsabilità amministrativa “231”

In particolare, il regime di responsabilità “da reato”, come evidenziato dal Direttore Area Tecnica Confindustria Cisambiente Stefano Sassone, è un regime introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. “responsabilità amministrativa 231”), derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L’introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

La costruzione di tali modelli è solamente uno dei tanti servizi che si intende promuovere con Cisa Servizi, la società di servizi dell’Associazione, che realizza, a favore delle Aziende che intendono svilupparlo, un modello organizzativo ed aziendale virtuoso come quello appena richiamato. In una recente pubblicazione della Fondazione CNPA (Centro Nazionale Difesa e Prevenzione Sociale), è emerso che, da un’analisi riguardante il periodo 2016-2019, le iscrizioni dei procedimenti ex DLgs 231/01 vedono al primo posto i reati ambientali con il 25% del totale ed un rilevante distacco rispetto le altre fattispecie. Per questo motivo, e non solo, Confindustria Cisambiente ha ritenuto importante affiancare le proprie associate nell’approfondire specifiche linee guida che più da vicino potessero osservare le problematiche in questo delicato settore.

Il testo unico ambientale – I chiarimenti sugli istituti della Parte IV relativa ai rifiuti

Pubblicato il mio nuovo volume sulla normativa ambientale dedicato ai chiarimenti sulla parte IV del TUA, sulla gestione dei rifiuti.

Il tema

Dopo circa un anno e mezzo dal recepimento del c.d. “Circular Economy Package” emanato dalla Comunità Europea nel 2018 (un pacchetto di quattro Direttive finalizzate a realizzare un modello di economia circolare nell’igiene ambientale), avvenuto con il D.Lgs. n. 116 del 3 Settembre 2020 ed altri Decreti, viene sensibilmente modificata la Parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, che costituisce, tanto per intenderci, la normativa primaria sui principali temi ambientali), dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.

Nel corso dei mesi successivi, il tenore letterale delle prescrizioni così riformato ha destato non poche perplessità negli Operatori, che hanno sollecitato, da subito chiarimenti sul testo. In risposta, nel Maggio del 2021, sulla scorta delle criticità interpretative ed applicative della Parte IV, il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito opportuni chiarimenti mediante una corposa Circolare.

I “Circolabili”

Obiettivo de “Il testo unico ambientale – I chiarimenti sugli istituti della Parte IV relativa ai rifiuti”, la prima pubblicazione della Collana “I Circolabili”, dedicata ad approfondimenti tecnici sulla circolarità del nostro sistema economico, è quello illustrare, con ampia dovizia di particolari, ognuno degli istituti richiamati con la Circolare.

Alcuni dei quesiti

La gerarchia dei rifiuti e i casi in cui si può derogare frasi con essa prescritte. Il principio di prossimità per il recupero delle frazioni costituite da rifiuti urbani e la definizione degli strumenti economici atti a consentirne la realizzazione, anche sulla scorta di Quanto verrà indicato dal futuro Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (previsto dall’articolo 198-bis del Testo Unico Ambientale – TUA – a seguito del recepimento del Circular Economy Package, segnatamente con il Decreto Legislativo n. 116 del 2020). La nuova classificazione dei rifiuti e l’impossibilità di stabilire, sia a livello statale che sussidiario (regionale e provinciale), nella individuazione dei criteri alla base della medesima.

Sono soltanto alcuni dei temi affrontati nel Volume, dove si presenta ciascuno dei quesiti posti al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ed ampliando ciascun argomento richiamato, descrivendolo nei maggiori particolari.

GSE: assegnate agli operatori 1.500 MW di potenza incentivabile

Significativo report diffuso da GSE in tema di produzione di energia incentivabile. Il Gestore ha diffuso dati da cui emerge il riconoscimento di circa 1.500 MW di potenza incentivabile.

I dati sulla partecipazione degli Operatori

Il risultato non sorprende eccessivamente il GSE. Infatti, rispetto alle precedenti aste sono arrivate molte più domande di partecipazione alla gara, segno di un ritrovato interesse da parte degli operatori.

Infatti, il GSE:

  • ha ricevuto 1.156 domande di partecipazione al settimo bando;
  • in crescita rispetto alla 646 della precedente gara;
  • di queste 1.156 domande, sono 924 quelle risultate in posizione utile, 84 per le aste e 840 per i registri. 

A fronte dell’accoglimento delle domande il Gestore ha provveduto all’assegnazione di 1.470 MW di potenza, a fronte di un contingente, comprensivo della potenza non assegnata in tutte le precedenti gare, di 4.825 MW.

L’interesse per le aste del gruppo A

La costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici appare come l’area di maggiore interesse per gli operatori (aste del Gruppo A): infatti sono avvenute aggiudicazioni per quasi 1.000 MW di potenza incentivabile[1].

Importanti risultati sono stati raggiunti anche nei registri che hanno visto l’aggiudicazione di 376 MW di potenza. Il Gruppo A, dedicato agli impianti fotovoltaici ed eolici on-shore, ha registrato 626 domande di partecipazione per complessivi 308 MW, a fronte dei 260 MW messi a bando. Il registro del Gruppo B, relativo a nuovi impianti idroelettrici, è stato interessato da 75 richieste per un valore di potenza totale di 16 MW, l’80% dei 20 MW disponibili.

È importante ricordare, infine, che i circa 3.300 MW non assegnati nelle precedenti gare del 2021, sono stati rimessi a disposizione degli operatori con l’ottava procedura di gara aperta il 31 gennaio scorso.

Deadline

Il GSE accetterà le domande di partecipazione fino alle ore 12 del 2 marzo per poi pubblicare sul proprio sito, 90 giorni dopo, gli esiti dell’ottava procedura. Qualora anche con quest’ultima procedura non venisse assegnata tutta la potenza, il Gestore provvederà a pubblicare una nona gara il 31 maggio 2022.

Per maggiori informazioni

Per scorrere le graduatorie del settimo bando e avere tutte le informazioni necessarie a partecipare all’ottavo, basta consultare l’apposita sezione del sito GSE.


[1] Con un ribasso medio pari al 2,1%, corrispondente a una tariffa incentivante di 65 euro al MWh. Con le aste della settima gara il GSE ha riconosciuto 1.093 MW, mentre nel sesto bando ne aveva riconosciuti 628 e nel quinto circa 100 MW.

Advertising

Book

Disponibile on-line, su Amazon on-line shop, il secondo volume de “L’economia circolare dispiegata”, “La gestione dei rifiuti: per Aziende, Cittadini, Enti pubblici”, dedicato a chi vuole approfondire i temi dell’economia ambientale, della gestione dei rifiuti e della relativa disciplina tariffaria, sotto un profilo economico, legislativo e tributario.

E’ in libreria e sullo shop-on line di Amazon, il mio nuovo volume dedicato alle “Procedure Autorizzative Ambientali IIa Edizione. Cosa cambia con il “Semplificazioni bis” (DL n. 77/2021/)”.

Per comprare il Volume

Cliccare qui.

Advertising

Book

Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare dispiegata”, il visibile filo rosso che lega assieme le diverse monografie che la compongono, ciascuna delle quali è stata sviluppata con l’obiettivo di evidenziare i principi cui dovrebbero essere ispirati i modi di operare di cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni chiamati ad implementarli, i quali possono rendere, se correttamente attuati, “circolare” il nostro sistema economico. Per acquistare la tua copia, clicca qui!

CONAI: al via il nuovo bando per l’Ecodesign 2022

Al via il nuovo bando CONAI per la progettazione ecologica (c.d. “ecodesign”) degli imballaggi, dal titolo “Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”, mediante il quale incentivare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai consorziati CONAI nel biennio appena trascorso.

Le caratteristiche del bando

L’iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a €500.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno. Tutti i casi ammessi saranno oggetto di attività di comunicazione dedicata.

Perché un premio per l’ecodesign?

Il Premio viene predisposto dal Consorzio al fine di favorire e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale degli imballaggi e per valorizzare le azioni volontarie che le aziende mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi sempre più ecosostenibili.

Tale esigenza è divenuta ancora più pressante a seguito del recepimento del c.d. “Circular Economy Package” (maggiore enfasi viene posta alle attività di progettazione ed ecodesign, volte a ottimizzare l’uso delle risorse e a garantire la chiusura dei cicli produttivi).

L’approccio del CONAI viene sintetizzato con la formula “dalla culla alla culla”, indicativo della finalità delle azioni promosse in tema di packaging, utili alla riduzione del ricorso alle materie prime a monte e finalizzato alla promozione della valorizzazione delle risorse a valle, per limitare l’impatto ambientale connesso all’immesso al consumo di imballaggi.

Proprio in virtù di ciò, CONAI ha scelto, ormai dal 2013, di promuovere un Bando che possa riconoscere incentivi economici e valorizzare, con attività di comunicazione specifiche, le aziende consorziate che hanno scelto di innovare i propri imballaggi in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale e di circolarità.

Chi può partecipare?

Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI e in regola con la presentazione delle dichiarazioni e il versamento del Contributo Ambientale CONAI (di seguito CAC)1. Inoltre, i casi presentati dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  1. riferirsi a imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati da un utilizzatore per imballare i propri prodotti;

2. riguardare:

  • la sostituzione totale o parziale dell’imballaggio. Deve pertanto esistere una versione dell’imballaggio PRIMA sostituita da una versione DOPO per la stessa referenza;
  • un imballaggio nuovo per l’azienda (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano.
  • l’immissione al consumo dell’imballaggio nella versione DOPO o dell’imballaggio nuovo dovrà essere avvenuta nel biennio 2020/2021;

3. riguardare un formato diverso, nel caso in cui lo stesso intervento abbia coinvolto più prodotti o referenze aventi lo stesso imballaggio;

4. riguardare almeno una delle seguenti leve di ecodesign promosse da CONAI:

  • Riutilizzo
  • Facilitazione delle attività di riciclo
  • Utilizzo di materiale riciclato/recuperato
  • Risparmio di materia prima
  • Ottimizzazione dei processi produttivi
  • Ottimizzazione della logistica
  • Semplificazione del sistema imballo

Non saranno ammessi i casi che riguardano:

  • la sostituzione della famiglia di materiale prevalente in peso9, a meno che tale sostituzione non implichi miglioramenti: a) sulla riciclabilità dell’imballaggio su scala industriale sul territorio nazionale. Saranno quindi accettati i casi che prevedono un cambio di materiale purché vi sia il passaggio da soluzioni non riciclabili a soluzioni riciclabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti con le Procedure di valutazione e selezione; b) sul riutilizzo. Saranno quindi accettati i casi che prevedono un cambio di materiale purché vi sia il passaggio da soluzioni non riutilizzabili a soluzioni riutilizzabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti con le Procedure di valutazione e selezione.

Per maggiori informazioni

Potete consultare il regolamento: https://www.conai.org/?attachment_id=26090 .

Oppure potete scrivere a: ecotoolconai@conai.org

Advertising

Book

Disponibile on-line, su Amazon on-line shop, il secondo volume de “L’economia circolare dispiegata”, “La gestione dei rifiuti: per Aziende, Cittadini, Enti pubblici”, dedicato a chi vuole approfondire i temi dell’economia ambientale, della gestione dei rifiuti e della relativa disciplina tariffaria, sotto un profilo economico, legislativo e tributario.

E’ in libreria e sullo shop-on line di Amazon, il mio nuovo volume dedicato alle “Procedure Autorizzative Ambientali IIa Edizione. Cosa cambia con il “Semplificazioni bis” (DL n. 77/2021/)”.

Per comprare il Volume

Cliccare qui.

Advertising

Book

Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare dispiegata”, il visibile filo rosso che lega assieme le diverse monografie che la compongono, ciascuna delle quali è stata sviluppata con l’obiettivo di evidenziare i principi cui dovrebbero essere ispirati i modi di operare di cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni chiamati ad implementarli, i quali possono rendere, se correttamente attuati, “circolare” il nostro sistema economico. Per acquistare la tua copia, clicca qui!