TARI per gli utenti domestici disagiati: al via il bonus
La Tassa Rifiuti (c.d. TARI) è il tributo dovuto dagli UTENTI del servizio di igiene urbana, domestici (i Cittadini, tanto per intenderci) e non (le Imprese, ed in generale chi svolge attività produttive), per l’espletamento dello stesso. Con il via libera del Consiglio di Stato vengono introdotte novità che interessano i Cittadini in stato di disagio a riguardo del pagamento della medesima. Vediamo le novità che si prospettano.
Che cos’è la TARI
Il Consiglio di Stato (Cds) ha rilascio il parere positivo (parere consultivo n. 515/2022), a riguardo dello Schema prodotto dal Consiglio dei Ministri (CdM) a riguardo della definizione di un meccanismo di regolamentazione tariffaria agevolato per particolari categorie di utenze del servizio di igiene urbana. Prima di passare in rassegna le novità, un breve inquadramento della disciplina.
Per cosa è dovuta
Il servizio di igiene urbana viene classificato come “essenziale”: esso rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico “a rete”, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all’erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti (nel caso in esame, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ovvero ARERA).
Da chi è dovuta
La tassa rifiuti deve essere corrisposta dalle utenze domestiche (i.e.: i Cittadini) e non (i.e.: Imprese), ovvero i fruitori del SPL “igiene urbana”: questa viene legata alla tariffa associata ad ognuna delle utenze in questione, la quale viene determinata secondo opportuno metodo, fissato dall’Autorità Amministrativa indipendente competente sul punto.
Le condizioni fissate con il nuovo schema
In particolare, la Presidenza ha inteso stabilire condizioni più vantaggiose a favore degli utenti domestici, precisando principi e criteri delle tariffe agevolate qualora versino in condizioni economico-sociali disagiate.
La base normativa del provvedimento in itinere viene costituita dall’articolo 57-bis del DL n. 124/2019, recante “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”.
Proprio con il c.2 dell’articolo, si prescrive che “al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di
sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.”
Con l’atto viene chiarito il perimetro soggettivo dei beneficiari, stabilendo che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri servizi pubblici essenziali (energia elettrica, gas, servizio idrico integrato).
Spetta ad ARERA definire, a tal proposito, con propri provvedimenti, le modalita’ attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, e ciò avviene, appunto, sulla base dei principi e dei criteri individuati con DCPM[1].
L’entità del bonus
La Presidenza ha previsto un bonus (le cui modalità attuative, come sopra anticipato, dovranno essere definite da ARERA), consistente in una riduzione pari al 25% della Tari o della TARIP (la c.d. tariffa associata alla Tassa Rifiuti puntuale, ovvero quella commisurata alla reale quantità di rifiuti prodotta dall’utenza ed intercettata dal Servizio),
L’accesso al bonus
Il bonus verrà erogato esclusivamente nei confronti di nuclei familiari che avranno documento uno stato di effettivo e documentato disagio.
In tal senso farà fede il valore dell’indicatore ISEE, sulla scorta di un’esperienza già realizzata per i bonus sociali analoghi, sperimentati cioè per altri servizi pubblici essenziali quali quello elettrico, gas e idrico[2].
Le raccomandazioni del Consiglio di Stato
Nel parere espresso, il Consiglio:
invita il Governo a valutare l’opportunità di parametrare l’agevolazione alla numerosità del nucleo familiare, sottolinea la opportunità di evitare la automaticità della misura (introducendo un onere di richiesta del beneficiario) e suggerisce, visto il “sensibile ritardo rispetto ai tempi previsti dal DL n. 124 2019. di valutare l’ipotesi di prevedere l’intervento già a partire dal 2022, invece che dal 2023 come previsto dallo schema;
raccomanda almeno un anno di “monitoraggio” sull’applicazione della misura, in relazione al possibile effetto “distorcente” delle modalità di “copertura” dell’agevolazione, che passa dalla maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti non beneficiari delle stesse.
[1] su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in oggetto.
[2] Esso è pari a euro 8.265, elevato a euro 20mila per i nuclei familiari con almeno quattro figli.