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Imballaggi, accordo Anci-Conip per cassette per ortofrutta

Siglato un accordo tra ANCI e CONIP per la gestione di una particolare categoria rifiuti, quella costituita delle casse di plastica per ortofrutta. Gli estremi dell’accordo e chi sono i firmatari.

ANCI

L’ANCI è l’acronimo di “Associazione Nazionale Comuni Italiani”. Si tratta di un’associazione di enti locali italiani, fondata nel 1901, che rappresenta e tutela gli interessi dei Comuni italiani a livello nazionale e internazionale.

L’ANCI è composta da tutti i Comuni italiani, che aderiscono automaticamente all’associazione al momento dell’elezione del proprio sindaco.

Tra i compiti dell’ANCI vi sono la promozione e la difesa dell’autonomia dei Comuni, la promozione di politiche a favore dello sviluppo locale e la rappresentanza dei Comuni italiani in Europa e nel mondo.

CONIP

Il CONIP è l’acronimo di “Consiglio Nazionale dell’Industria Plastica”. Si tratta di un’associazione di categoria che rappresenta le imprese che operano nel settore della produzione di materiali plastici, dei prodotti finiti in plastica e delle tecnologie di trasformazione della plastica. Il CONIP ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del settore e di tutelare gli interessi delle imprese associate, attraverso l’elaborazione di studi e ricerche, la partecipazione a tavoli di lavoro con le istituzioni e la collaborazione con le altre associazioni di categoria del comparto. Tra le attività del CONIP vi sono inoltre la promozione dell’innovazione tecnologica e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti plastici.

L’oggetto dell’accordo

In particolare, l’accordo sulla gestione dei rifiuti delle casse di plastica per ortofrutta va a definire quelli che sono i i corrispettivi unitari dovuti ai Convenzionati a copertura dei costi della raccolta, della selezione e dei costi aggiuntivi e suddivisi per tipologia di materiale ed attività svolta.

L’accordo definisce le tipologie di flussi di rifiuti e le modalità di conferimento degli stessi oltre alle procedure per il conferimento degli stessi ai Centri di selezione ed ai centri comprensoriali.

Vengono anche stabiliti i corrispettivi unitari dovuti ai Convenzionati a copertura dei costi della raccolta, della selezione e dei costi aggiuntivi e suddivisi per tipologia di materiale ed attività svolta.

Gli obiettivi

Con l’accordo, le parti intendono.

  • regolare la raccolta differenziata dei rifiuti di casse in plastica per ortofrutta o da pallet in plastica di provenienza urbana, o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico;
  • disciplinare il successivo conferimento degli stessi ai Centri di Selezione, ai Centri Comprensoriali e ad altri impianti ad essi equiparati.

Esso verrà attuato sulla base di convenzioni da stipularsi tra lo stesso CO.N.I.P.  e gli enti di governo dei servizi rifiuti oppure i Comuni e i soggetti da questi delegati.

UE: rafforzata la tutela penale dell’ambiente

L’Europa sta per mettere nuovamente mano alla questione della tutela penale dell’ambiente, modificando ed integrando la proposta di revisione della Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente che andrà a sostituire la Direttiva 2008/99/Ce sul punto, risalente al 15 dicembre 2021. Il contesto e gli obiettivi della Direttiva e le novità in arrivo.

Qual è l’obiettivo della normativa europea in tema di tutela dell’ambiente?

Le politiche ambientali e la legislazione dell’UE tutelano gli habitat naturali, mantengono pulite l’acqua e l’aria, garantiscono un adeguato smaltimento dei rifiuti, migliorano la conoscenza delle sostanze tossiche e sostengono la transizione delle imprese verso un’economia sostenibile.

Il contesto in cui è stata proposta la Direttiva

La Commissione Europea ravvisa che l’attuale legislazione dell’UE, composta da norme minime comuni per configurare come reato la criminalità ambientale, costituita dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, debba essere rivisitata.

In particolare, alla luce della valutazione della Direttiva nel 2019/20 e la successiva pubblicazione delle proprie conclusioni nell’ottobre 2020, la Commissione ritiene che la suddetta Direttiva non sia in grado di produrre molti effetti nella pratica:

  • negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso;
  • inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.

Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell’attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Sono state inoltre individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare.

Inoltre, la mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ostacola l’efficacia.

È stato inoltre osservato che la mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale negli Stati membri non solo ha ostacolato la valutazione della Commissione, ma impedisce anche ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l’efficacia delle rispettive misure.

Per questo, nel Dicembre del 2021, sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione ha deciso di rivedere la direttiva in oggetto. Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 prevede una proposta legislativa di revisione della direttiva nel dicembre 2021.

E’ stato proposto, in quella occasione, di sostituire la direttiva 2008/99/CE, accompagnandola da una comunicazione  che illustra i suoi obiettivi strategici. Per affrontare i problemi individuati, la proposta prevede sei obiettivi:

  1. migliorare l’efficacia delle indagini e dell’azione penale aggiornando l’ambito di applicazione della direttiva;
  2. migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale;
  3. garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale;
  4. promuovere le indagini e l’azione penale transfrontaliere;
  5. migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici;
  6. migliorare l’efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

La revisione della proposta

In merito alla suddetta proposta, sulla scorta della posizione adottata dalla Commissione per gli affari giuridici (Juri) del Parlamento europeo lo scorso 21 marzo 2023, il già corposo elenco dei reati per i quali la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 21 dicembre 2021 prevede l’utilizzo di sanzioni penali, che comprende le discipline in materia di sostanze chimiche, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, rischi di incidenti rilevanti ed altro ancora,  dovrebbe essere integrato con ulteriori nuove voci riguardanti, tra l’altro, incendi boschivi e pesca.

Il comunicato stampa

La Commissione, a mezzo stampa, ha proposto di.

  • raddoppiare (dal 5% al 10%) le ammende commisurabili al fatturato medio mondiale delle aziende nei (tre anni lavorativi precedenti la commissione dei reati);
  • di adeguare i termini di prescrizione per i reati penali, facendoli scattare dal momento della loro scoperta piuttosto che da quando sono stati commessi.

Una volta che il mandato della Commissione sarà confermato dal Parlamento nel suo complesso, sempre secondo il comunicato Ue, la relazione approvata dalla Commissione diventerà la posizione dei deputati per i negoziati con gli Stati membri sul testo finale della legislazione (destinata a sostituire la direttiva 2008/99/Ce).

Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato

Il contenuto della Direttiva

La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.

Gli Obiettivi

La strategia

La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.

Gli obiettivi intermedi

Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030,  di:

  • almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
  • almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.

Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria

Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.

In particolare:

  • verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
  • verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.

Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.

L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.

La tutela sanitaria dei Cittadini

Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.

Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato

E’ in corso di discussione presso la Commissione Politiche UE del Senato la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria. Obiettivo dell’atto consiste nella garanzia di una maggior tutela sanitaria per i cittadini.

Il contenuto della Direttiva

La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.

Gli Obiettivi

La strategia

La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.

Gli obiettivi intermedi

Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030,  di:

  • almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
  • almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.

Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria

Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.

In particolare:

  • verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
  • verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.

Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.

L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.

La tutela sanitaria dei Cittadini

Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.

Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

Net Zero Act: la Commissione propone una decarbonizzazione spinta per l’economia comunitaria

Rilasciata dalla Commissione europea la proposta per una decarbonizzazione dei processi economici. Si tratta di una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di un quadro giuridico atto a rafforzare la capacità produttiva di tecnologie a emissioni zero nell’Unione, e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione per il 2030, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento di tali tecnologie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’Unione.

Il contesto del Net Zero Act

Realizzare una transizione verso un’economia ad impatto climatico zero

Alla base della proposta, la Commissione richiama la necessità di una transizione verso un’economia climaticamente neutra e pulita e la corrispondente revisione del nostro sistema energetico.

Infatti si presentano opportunità significative in termini di sviluppo dei settori tecnologici net-zero e creazione di posti di lavoro di qualità e crescita.

In particolare, viene evidenziato come il mercato globale delle principali tecnologie net-zero prodotte in serie è destinato a triplicare entro il 2030, con un valore annuo di circa 600 miliardi di euro.

Tali sviluppi vengono altresì guidati da considerazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento: la resilienza dei futuri sistemi energetici sarà misurata in particolare da un accesso sicuro alle tecnologie che alimenteranno tali sistemi (turbine eoliche, elettrolizzatori, batterie, fotovoltaico solare, pompe di calore e altro).

A sua volta, un approvvigionamento energetico sicuro sarà essenziale per garantire una crescita economica sostenibile e, in definitiva, l’ordine pubblico e la sicurezza.

In tale contesto, la comunicazione della Commissione sul piano industriale del Green Deal del 1° febbraio 2023 ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano si articola intorno ai seguenti quattro pilastri:

  • un contesto normativo prevedibile e semplificato;
  • accesso più rapido ai finanziamenti;
  • migliorare le competenze
  • aprire il commercio per catene di approvvigionamento resilienti.

Il Net-Zero Industry Act fa parte delle azioni annunciate in tale contesto, volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto di investimento per la capacità produttiva dell’Unione di tecnologie che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione e garantire che la nostra decarbonizzazione il sistema energetico è resiliente contribuendo nel contempo a ridurre l’inquinamento, a vantaggio della salute pubblica e del benessere ambientale planetario.

Alcuni dati

La Comunità segnala queste evidenze:

  • La produzione globale di veicoli elettrici aumenterà di 15 volte entro il 2050, mentre la diffusione delle energie rinnovabili quasi quadruplicherà;
  • la diffusione delle pompe di calore aumenterà di oltre sei volte entro il 2050 rispetto a oggi e la produzione di idrogeno da elettrolisi o idrogeno a base di gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio raggiungerà 450 Mt nel 2050;
  • ciò si tradurrà in investimenti di produzione cumulativi globali di USD 1,2 trilioni necessari per portare una capacità sufficiente in linea con gli obiettivi globali del 2030;
  • la Cina rappresenta il 90% degli investimenti in impianti di produzione.

L’Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni, con circa un quarto delle auto elettriche e delle batterie, e quasi tutti i moduli solari fotovoltaici e le celle a combustibile importati, principalmente dalla Cina. Per le tecnologie solari fotovoltaiche e i loro componenti, questa dipendenza supera il 90% dei prodotti in alcuni segmenti a monte della catena del valore, come lingotti e wafer.

Obiettivi del Net Zero Act

Il Net Zero Act mira a:

  • migliorare la certezza e la capacità di investimento attraverso la definizione di obiettivi chiari e meccanismi di monitoraggio;
  • ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti industriali strategici a zero emissioni, anche attraverso lo snellimento dei requisiti amministrativi e la facilitazione delle autorizzazioni, la creazione di sandbox regolamentari e la garanzia di accesso alle informazioni;
  • facilitare l’accesso ai mercati con misure specifiche relative alla domanda pubblica attraverso procedure di appalto pubblico e aste, nonché attraverso programmi di sostegno alla domanda privata da parte dei consumatori;
  • facilitare e rendere possibili i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio del CO2; 
  • sostenere l’innovazione, anche attraverso sandbox regolamentari;
  • migliorare le competenze per le tecnologie a zero emissioni;
  • coordinare i partenariati internazionali.

In particolare, le c.d. “tecnologie net zero strategiche”, di cui all’allegato I del regolamento, verranno attribuite corsie preferenziali (in termini di autorizzazioni e accesso ai finanziamenti previste dal Regolamento), più ampie rispetto alle tecnologie net zero indicate nell’articolo 2 (definizioni). Si fa riferimento a:

  • Tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche;
  • tecnologie rinnovabili eoliche onshore e offshore;
  • tecnologie a batteria e di accumulo;
  • pompe di calore e tecnologie geotermiche;
  • elettrolizzatori e celle a combustibile;
  • tecnologie sostenibili per il biogas/biometano;
  • tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS);
  • tecnologie di rete.

Per maggiori informazioni

E’ possibile consultare il Regolamento al seguente link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_ACT_part1_v9.pdf.

Allegato: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_annexe_proposition_part1_v7.pdf