MASE: aggiornati i raggruppamenti dei RAEE
Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. Vediamo quali sono e quali RAEE vengono inclusi ora nel raggruppamento.
Sistema RAEE: cosa sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e come funziona il sistema
Cosa sono i RAEE?
I RAEE, acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.
Come funziona il sistema?
Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese.
Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro:
- Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.
- Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.
I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.
I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.
Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:
- gli installatori di sorgenti luminose;
- i grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.
Anche i Sistemi Collettivi possono costituire propri centri di raccolta, denominati centri di raccolta privati.
Aggiornati i raggruppamenti dei RAEE
Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
La necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del DM 185/2007 deriva dalle modifiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del decreto 185.
I nuovi raggruppamenti
Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
1.1 Frigoriferi;
1.2 congelatori;
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
1.5 radiatori a olio;
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua;
4.2 asciugatrici
Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi
Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
4.1 Lavatrici;
4.3 lavastoviglie;
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Raggruppamento 3 – TV e Monitor
Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
2.1 Schermi;
2.2 televisori;
2.3 cornici digitali LCD;
2.4 monitor;
2.5 laptop, notebook;
Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
4.5 lampadari;
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
4.7 mainframe;
4.6 grandi stampanti;
4.9 grandi copiatrici;
4.10 grandi macchine a gettoni;
4.11 grandi dispositivi medici;
4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
5.1 aspirapolvere;
5.2 scope meccaniche;
5.3 macchine per cucire;
5.4 lampadari;
5.5 forni a microonde;
5.6 ventilatori elettrici;
5.7 ferri da stiro;
5.8 tostapane;
5.9 coltelli elettrici;
5.10 bollitori elettrici;
5.11 sveglie e orologi;
5.12 rasoi elettrici;
5.13 bilance;
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
5.15 calcolatrici;
5.16 apparecchi radio;
5.17 videocamere, videoregistratori;
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
6.1 telefoni cellulari;
6.2 navigatori satellitari (GPS);
6.3 calcolatrici tascabili;
6.4 router;
6.5 PC;
6.6 stampanti;
6.7 telefoni;
altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
4.14 pannelli fotovoltaici
Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
3.1 Tubi fluorescenti;
3.2 lampade fluorescenti compatte;
3.3 lampade fluorescenti;
3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
3.5 LED.