Produttori di pile ed accumulatori: aperto il portale per la presentazione della Comunicazione ‘24
Entro poche settimane i produttori, a titolo professionale, di pile o accumulatori, dovranno trasmettere la comunicazione di immissione sul mercato nell’apposito registro. Vediamo di cosa si tratta e come adempiere all’obbligo.
Che cos’è il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
Come è stato istituito
Si tratta di un Registro nazionale in cui vengono iscritti i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori[1].
A cosa serve
Il Registro serve a monitorare l’immissione sul mercato dei relativi prodotti: in particolare, Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall’allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Chi è obbligato all’iscrizione
Viene considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori[2].
Sono compresi nel perimetro oggettivo quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza[3].
Il portale per la presentazione della comunicazione annuale
Dal primo febbraio 2024 è possibile la comunicazione
Esso è attivo dallo 1° febbraio 2024: riguarda le quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.
La scadenza è per il 31 marzo 2024
Invece, la scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2024.
Per maggiori informazioni
[1] Esso viene istituito con il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, art. 14.
[2] D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, art. 3, c. 1, punto m).
[3] Queste sono dagli articoli 50, e seguenti, del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 200, recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.