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Consiglio di Stato sui tempi di riesame AIA per adeguamento alle nuove BAT

Con una sentenza, relativa alle procedure di riesame dell’AIA, il Consiglio di Stato interviene sulle procedure di riesame dell’AIA: esse devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.

Le indicazioni date dalla sentenza

Con sentenza Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024, il CdS stabilisce ora che gli impianti autorizzati, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT.

Cosa avviene in caso di modifica

Ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame.

La posizione del CdS

Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio.

Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.

Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura. 

RENTRI: il nuovo FIR in formato digitale potrebbe entrare in vigore anche prima del 13 febbraio 2026

Il MASE ha reso noto che, al verificarsi di determinate condizioni, il nuovo FIR, in formato digitale, secondo il nuovo tracciato record riportato negli Allegati del DM Ambiente n. 59 del 4 Aprile 2023, potrà essere adottato dagli “Operatori”, su base volontaria, anche prima del 13 Febbraio 2026.

La nota sul sito del RENTRI

Lo scorso 13 Settembre, tale possibilità è stata preannunciata sul Portale dedicato, rentri.gov.

In particolare, sebbene la roadmap di adozione preveda che il FIR, in formato “digitale” sia adottato a partire dal 13 febbraio 2026, con tal precisazione il MASE chiarisce che esso potrà essere emesso su base volontaria anche prima del

Tuttavia, affinchè si verifichi tale possibilità diventi concreta, si dovranno realizzare talune condizioni.

La prima riguarda la positiva conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso, che potrà dilungarsi anche nei primi mesi del 2025.

In merito alla conclusione della fase di sperimentazione, verrà fornita sul portale RENTRI una specifica comunicazione.

Inoltre, per utilizzare il formulario in formato digitale prima del 13 febbraio 2026 è necessario che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

  • siano iscritti al RENTRI;
  • siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR;
  • si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR, oppure utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori.

La vidimazione del FIR

La vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico potrà essere effettuata mediante i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025, mente, come noto,  i nuovi modelli (relativi a Registri e Formulari) potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Remtech, Ferrara: partita oggi la 18a edizione

Si tratta dell’unico Hub Tecnologico Ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori.

Come viene strutturata la Fiera

Essa si compone di dieci segmenti – REMTECH e REMTECH EUROPE bonifiche dei siti contaminati, COAST tutela delle coste, porti, sostenibilità, ESONDA dissesto idrogeologico, inondazioni, frane, CLIMETECH cambiamenti climatici, mitigazione, adattamento, GEOSISMICA rischio sismico, prevenzione, ricostruzione, INERTIA opere sostenibili materiali, economia circolare, RIGENERACITY rigenerazione urbana, CHEMTECH industria chimica innovativa e sostenibile e FIRE prevention-innovation-research,  prevenzione e sicurezza antincendio del Patrimonio Culturale italiano – ed uno speciale segmento HUTTE dedicato ai temi della sostenibilità e del benessere integrale.

Si caratterizza per una community qualificata e ampia, composta da realtà governative, enti pubblici, organi di controllo, società private, start up innovative, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, professionisti. La community opera 365 giorno all’anno sia in modalità digitale, mediante un’innovativa piattaforma intelligente appositamente realizzata “meeters”, sia in presenza nell’ambito di eventi, sessioni congressuali tecniche, tecnologiche e scientifiche, workshop, seminari, tavoli di confronto, gruppi di lavoro permanenti, corsi di formazione per operatori, autorità e decision maker, incontri collegiali e bilaterali internazionali, un’intensa attività di networking, laboratori per le scuole, pilot tests.

Gli appuntamenti

L’agenda è ricca ed articolata e punta alla massima condivisione della conoscenza e all’applicazione delle più innovative tecnologie nonchè allo scambio tra domanda e offerta. I punti di forza che fanno di RemTech Expo un vero e proprio hub innovativo sono proprio la capacità di coniugare l’esposizione di idee, prodotti, progetti e soluzioni con momenti dedicati all’approfondimento, allo scambio, all’incontro colto e costruttivo.

Maggiori informazioni sulla Fiera

Transizione 5.0: Decreto attuativo e Circolare Operativa MIMIT

Con opportuno Decreto interministeriale del 24 Luglio 2024, vengono offerte importanti puntualizzazioni circa Transizione 5.0, la misura del PNRR dedicata alle imprese che investono nel settore digitale.

Che cos’è Transizione 5.0

Con il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024 (v.sotto), sono individuate alcune modalità attuative di “Transizione 5.0”. Prima di vederne i contenuti principali, uno sguardo all’iniziativa.

Si tratta di una misura del PNRR, che supporta il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2026. 

In buona sostanza, quelle imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale possono accedere ad un credito d’imposta, legato alla riduzione del consumo di:

  1. energia finale (almeno del 3%);
  2. risparmio energetico nei processi (almeno del 5%),

grazie agli investimenti in attività digitali.

Il credito d’imposta aumenta in base al miglioramento certificato dell’efficienza energetica[1].

È prevista la possibilità di destinare l’1% del bilancio totale allo sviluppo di una piattaforma informatica per la gestione delle certificazioni, l’analisi dei dati e le attività di monitoraggio.

Inoltre, con essa viene ampliato il mandato di un comitato scientifico per valutare l’efficacia degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e possibili sinergie con altre fonti di finanziamento dell’UE entro il 31 agosto 2026.

Il nuovo Decreto interministeriale

Con il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024[2] (v.sotto), sono individuate le modalità attuative della disciplina del suddetto credito d’imposta, con particolare riferimento a:

  • ambito soggettivo e oggettivo;
  • misura del beneficio;
  • disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Il nuovo Decreto direttoriale

Inoltre, con il Decreto direttoriale del 6 agosto 2024 (v. sotto), viene disposta l’apertura – dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 – della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione (ex art. 12, c. 6, Decreto 24 luglio 2024), saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

Circolare Operativa “Transizione 5.0”

Infine, da parte del MIMIT e dal GSE, è stata rilasciata, il 16 agosto scorso, la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, atta a descrivere alcuni chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, con particolare riferimento a:

  1. maggiore definizione dei passaggi previsti dalla normativa;
  2. chiarimenti su alcuni aspetti necessari relativi ad una corretta gestione della misura.

Per maggiori informazioni

Tutte le ulteriori informazioni relative alla misura sono disponibili sul sito del Ministero al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0.

Nelle prossime settimane saranno progressivamente disponibili delle FAQ delle linee guida a carattere operativo.


[1] In particolare, progetti devono essere certificati da un valutatore indipendente, con certificazioni ex ante e ex post. Almeno 4.032.000.000 EUR dell’investimento deve contribuire agli obiettivi climatici. La misura comprende un regime di crediti d’imposta per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

[2] In attuazione dell’articolo 38 del DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 (v. GU, Serie Generale n. 183 del 06/08/2024).