PNRR, M1C2, investimento 7: chiarite le modalità attuative degli investimenti dedicati produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
Con la circolare 18 ottobre 2024, n. 42927 relativa ale “Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi”, il MIMIT fornisce i chiarimenti applicativi per l’accesso alle risorse.
Che cos’è la M1C2?
La Missione 1, Componente 2 (M1C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia si focalizza su “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.” Questo programma è volto a sostenere e modernizzare il tessuto industriale italiano attraverso incentivi e iniziative che promuovano la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.
L’investimento 7
Obiettivi
Questo investimento mira a sostenere la transizione ecologica, migliorando la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche attraverso iniziative in settori chiave come l’efficienza energetica, la produzione di energia rinnovabile e la trasformazione dei processi produttivi verso la sostenibilità. È destinato a incentivare sia l’adozione di tecnologie a zero emissioni nette che a rafforzare la produzione di dispositivi per la transizione ecologica, come pannelli solari, turbine eoliche e pompe di calore.
Struttura
Modificato nel 2023, esso è diviso in due sotto-investimenti:
- sotto-investimento 1, con un fondo totale di 2 miliardi di euro destinati ai settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
- sotto-investimento 2, focalizzato sulle catene di approvvigionamento industriali.
A fronte della dotazione complessiva del sotto investimento 1, pari a 2 miliardi di euro, in sede di prima applicazione sono destinate all’attuazione del presente intervento risorse pari a 350 milioni di euro.
Utilizzo dei fondi
Almeno il 60% dei fondi iniziali è riservato all’efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa), mentre il 40% delle risorse è destinato a progetti nelle Regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in linea con la normativa sulla governance del PNRR.
Condizioni operative per accedere ai finanziamenti
Entrando nel dettaglio del provvedimento, i progetti d’investimento per essere ammessi devono raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
- riduzione delle emissioni dirette di gas serra di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente, tramite l’elettrificazione dei processi produttivi o l’uso di idrogeno e combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno;
- riduzione del consumo di energia di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni.
Nello specifico, qualora l’intervento preveda il passaggio all’uso di idrogeno, i progetti per essere ammessi devono rispettare diverse condizioni:
- l’idrogeno e i combustibili da esso derivati deve essere prodotto esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, secondo le metodologie definite dalla direttiva (UE) 2018/2001;
- le apparecchiature coinvolte devono essere “hydrogen-ready”, ossia compatibili al 100% con l’idrogeno senza richiedere ulteriori modifiche;
- entro il 2032, almeno il 75% degli input energetici dell’unità tecnica deve provenire da idrogeno rinnovabile, con un passaggio totale previsto entro il 2036;
- l’ uso di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno (liquidi o gassosi e derivare da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa) deve garantire una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 70% rispetto ai combustibili fossili;
- l’idrogeno deve costituire almeno il 40% degli apporti energetici annuali dall’inizio dell’operatività dell’unità tecnica oggetto dell’intervento;
- le riduzioni delle emissioni devono derivare direttamente dall’investimento sovvenzionato ed essere misurate confrontando il livello di emissioni post-intervento con la media degli ultimi cinque anni precedenti la richiesta di aiuto.
Se invece gli investimenti sono per la riduzione del consumo di energia, la percentuale di riduzione deve essere calcolata considerando:
- solo i consumi direttamente correlati all’investimento sovvenzionato, escludendo riduzioni che avvengono presso terzi o nuovi impianti;
- la stessa tipologia e quantità di produzione rispetto alla situazione precedente, con un aumento massimo del 2% della capacità produttiva complessiva consentito per esigenze tecniche;
- il confronto tra il livello di consumo energetico post-intervento e la media dei consumi registrati nei cinque anni precedenti la richiesta di aiuto.
In tutti i casi non sono ammissibili investimenti per nuovi impianti destinati a produrre beni non precedentemente realizzati dai beneficiari. Per questo, non devono essere volti a conseguire un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione degli aumenti derivanti da comprovate esigenze tecniche comunque limitati entro il 2% rispetto alla situazione precedente l’aiuto.
Considerando, infine, il principio DNSH, nel caso di investimenti relativi ad attività rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione di emissioni di gas a effetto serra dell’impianto beneficiario al di sotto dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.