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ETS: al via le nuove quote per il sistema di seconda generazione

In vista della partenza dal 2025 del sistema di scambio di quote di emissione di gas serra Ue (l’Emission trading system) per nuovi settori economici, la Commissione Ue ha rilasciato le quote a disposizione degli operatori.

Che cos’è l’ETS

L’ETS sta per Emission Trading System e in italiano si traduce come Sistema di scambio delle quote di emissione. È il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare nei settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

Come funziona l’ETS?

Questi sono i principali tratti distintivi del Sistema.

Cap and trade

L’ETS si basa su un meccanismo chiamato “cap and trade”. Viene stabilito un tetto massimo (cap) alle emissioni totali consentite in un determinato periodo. Questo tetto viene poi diviso in un numero definito di quote di emissione (permessi).

Quote negoziabili

Ogni quota rappresenta il diritto a emettere una tonnellata di CO2. Queste quote possono essere acquistate e vendute su un mercato specifico.

Incentivo alla riduzione

Le aziende che riescono a ridurre le proprie emissioni al di sotto della quota che possiedono possono vendere le quote in eccesso, generando un profitto. Al contrario, le aziende che superano la loro quota devono acquistarne altre, sostenendo un costo aggiuntivo.

Meccanismo di mercato

Questo sistema crea un incentivo economico per le aziende a investire in tecnologie più pulite e a ridurre le proprie emissioni, poiché così facendo possono ottenere un vantaggio economico.

 

Obiettivi

Questi sono i principali obiettivi del Sistema.

Riduzione delle emissioni

L’obiettivo principale è ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a mitigare i cambiamenti climatici.

Transizione verso un’economia a basse emissioni

L’ETS spinge le aziende a innovare e a adottare pratiche più sostenibili, favorendo così la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Flessibilità

Il sistema offre una certa flessibilità alle aziende, permettendo loro di scegliere la strategia più efficace per ridurre le emissioni, in base alle loro specifiche caratteristiche e alle tecnologie disponibili.

Perché l’ETS è importante?

L’ETS rappresenta un passo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Esso offre un meccanismo di mercato efficiente per ridurre le emissioni, coinvolgendo attivamente le aziende e promuovendo l’innovazione tecnologica. Inoltre, contribuisce a creare un livello di parità delle condizioni di concorrenza tra le imprese europee e a stimolare la crescita di un mercato del carbonio a livello globale.

Che cos’è ETS II

Con la riforma della direttiva 2003/87/Ce accanto al tradizionale sistema delle imprese obbligate a contenere le emissioni di gas serra, le quali pagano un prezzo per il superamento dei limiti loro assegnati, dal 2025 partono gli obblighi per altri operatori inquadrati in un sistema analogo ma completamente autonomo.

Si tratta del cosiddetto Emission trading system II (Ets II) che riguarda settori quali l’edilizia, il trasporto stradale, la piccola industria.

Dal 2025 le imprese di tali comparti dovranno disporre delle autorizzazioni alle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema Emission trading Ue (Ets) mentre da gennaio 2027 si aprirà il mercato di scambio delle quote.

La Commissione europea stabilisce il massimo annuale di emissioni consentite alle imprese. Alle emissioni corrispondono identiche quote di emissione (1 tonnellata di CO2 equivalente = 1 quota di emissione) che sono messe a disposizione nel mercato.

Le imprese dovranno acquistare o scambiare tra loro le quote per compensare le emissioni in eccesso rispetto a quanto loro consentito. Con la decisione 29 novembre 2024, n. 2024/2951/Ue la Commissione europea ha deciso che nel 2027 il quantitativo di quote è pari a 1.036.288.784.

Conai, il rapporto di sostenibilità 2024

Dal Consorzio nazionale imballaggi il nuovo rapporto di sostenibilità 2024 con l’analisi dei benefici economici ed ambientali derivanti dal riciclo registrati nel 2023, e pubblicato lo scorso 27 novembre 2024.

Le principali evidenze del Rapporto

Come emerge dalla documentazione messa a disposizizone dal Consorzio,

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Nel 2023, grazie al riciclo degli imballaggi, si sia evitata l’emissione di 10 milioni di tonnellate di CO2 e l’estrazione di 11,7 milioni di tonnellate di materia vergine. Oltre a un risparmio di 50 terawattora di energia che sarebbe stata invece necessaria per la produzione del materiale primario.

Miglioramento del sistema di rendicontazione Conai

Con il recepimento da parte dell’Italia del D.Lgs. n. 125/2024, relativo alla nuova disciplina europea sui bilanci green delle imprese, “[..] il Consorzio può prendere spunto da essa per adeguare ulteriormente il proprio sistema di rendicontazione”.

In particolare fornendo informazioni sugli impatti delle proprie attività sui fattori Esg (Environmental, social, governance) e su come tali fattori influenzano le performance finanziarie del Consorzio e delle imprese aderenti.

L’impatto del nuovo regolamento imballaggi

Le regole sulla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti sono in corso di radicale mutamento.

Attualmente previste dal Codice ambientale, saranno in futuro dettate direttamente da un regolamento dell’Unione europea.

Con il Rapporto viene indagato sia il TUA (Tersto Unioc Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), sia lo schema di regolamento europeo sugli imballaggi (approvato in versione rettificata dal Parlamento Ue il 27 novembre 2024 ed ora in attesa del voto finale del Consiglio Ue).

Esso viene aggiornato al Programma di prevenzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato da Conai e approvato dal MASE nel giugno scorso.

Rendicontazione societaria di sostenibilità – Attuazione direttiva 2022/2464/Ue (cd. “Corporate sustainability reporting directive” – Csrd)

Determinate imprese sono obbligate a fornire periodicamente informazioni relative all’impatto delle proprie attività sull’ambiente e sulla società.

Tale obbligo, storicamente adempiuto attraverso il “bilancio di sostenibilità”, è stato ampliato dalla “direttiva Csrd” (Corporate Sustainability Reporting Directive), in Italia recepita con il Dlgs 125/2024, che ha introdotto al suo posto la nuova “rendicontazione di sostenibilità”.

Di conseguenza, a partire dal 2025, le aziende già obbligate all’eco-bilancio devono fornire informazioni più dettagliate, elaborando e pubblicando annualmente un report basato sui cd. parametri “Esg” (Environmental, Social, Governance).

Inoltre, dal 2026 anche molte imprese attualmente non tenute all’adempimento (come le grandi società non quotate) dovranno presentare annualmente i dati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance. Dal 2027 sarà la volta delle Pmi quotate.

Nel Dossier l’analisi delle nuove regole. Il documento è aggiornato alle risposte Ue del novembre 2024 alle domande più frequenti (cd. “Faq”) sui nuovi adempimenti.

La mappa per orientarsi nel complesso e mutevole panorama normativo delle dichiarazioni sulla ecosostenibilità di organizzazioni, processi e prodotti.

Costantemente aggiornata alle novità di settore, tra cui quelle relative alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (fondata sui fattori “Esg“), alle certificazioni ed etichettature verdi, al greenwashing ed alla tutela dei consumatori.

DL Ambiente: approvato il testo presso il Senato

La scorsa settimana è stato approvato il testo definitivo del c.d. DL “Ambiente”, che riporta importanti novità a riguardo della disciplina normativa inerente la parte IV del Testo Unico Ambientale.

Le principali novità

Il testo, così emendato rispetto alla formulazione originaria (DL n. 153 del 14 ottobre 2024), propone interessanti novità. Vediamone alcune di rilevante interesse.

Responsabile tecnico gestione rifiuti

Cambia nuovamente la disciplina relativa al Responsabile Tecnico Gestione dei rifiuti (RT), ed in partticolare a riguardo .

Tra gli emendamenti approvati, segnaliamo l’accettazione delle proposte di Confindustria sul Responsabile Tecnico e quello sulle autorizzazioni ambientali.

Sul primo tema, ora il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di Responsabile tecnico (disciplinato dal Dm 120/2014) della sua azienda senza fare l’esame e senza obbligo di aggiornamento periodico se è stato per 3 anni consecutivi il legale rappresentante della stessa impresa.

Autorizzazioni ambientali

Invece, in tema di permitting, viene riformulato in Commissione parlamentare, e, nella nuova versione, reca solo una modifica al comma 2 dell’art. 1 che dispone che per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano il proponente del provvedimento di VIA debba allegare una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.

Inoltre, in materia di autorizzazioni ambientali, si segnala, tra gli emendamenti approvati, quello relativo alla modifica operata all’art.1, comma 1: con esso ora si prevede la soppressione della lettera g), che interviene sulla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Nello specifico, la lettera in esame modifica il comma 5 dell’art. 29-sexies, che disciplina il rilascio dell’AIA da parte dell’autorità competente, precisando che tale rilascio spetta al competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Rifiuti accidentalmente pescati

Con la conversione, si interviene anche sulla “legge” Salvamare (legge 60/2022)

Ora prevede un ipotesi di autorizzazione “caso per caso” al recupero End of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti dalle acque.

Discariche

Il Governo interviene altresì sulla disciplina sulle discariche, normata dal D.Lgs. 36/2003.

Ora si allunga il periodo di deroga al rispetto dei nuovi limiti post riforma del 2020 per il conferimento dei rifiuti negli impianti.

Altre novità

Risultano approvati, infine, anche gli emendamenti di Governo e Relatori in tema di:

  • rafforzamento degli investimenti del Piano Mattei.
  • accelerazione dello stoccaggio di gas naturale;
  • acquedotto pugliese;
  • ripartizione dei costi tra Conai e sistemi autonomi.
RENTRI: il MASE rilascia una nuova documentazione relativa ai “Delegati”

In particolare, il MASE ha definito il complesso della documentazione necessaria a qualificare il personale a disposizione del Rappresentante legale come soggetto delegato ad operare per suo conto nell’ambiente RENTRI.

La differenza tra Operatori, Delegati e Utenti

Prima di vedere le maggiori informazioni che riguardano l’attestazione dei requisiti per i soggetti delegati, occorre marcare la differenza tra i soggetti chiamati in causa, ed in particolare la differenza tra Operatori, Utenti e Delegati.

In particolare si definisce:

  • utente, il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica del RENTRI per effettuare operazioni;
  • operatore, il soggetto iscritto al RENTRI;
  • operatore delegante, il produttore iniziale di rifiuti che adempie agli obblighi di cui al Titolo III del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La documentazione necessaria

Sul punto, la Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti delegati – ex art. 18, DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 – devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023.

In particolare, tale articolo prescrive che i produttori iniziali di rifiuti possano adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello DM n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

In tal senso, i soggetti delegati – secondo tale articolo – devono iscriversi al Sistema in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative (ex art. 21, DM n. 59).

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione, ed in particolare:

  • i soggetti che, in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto, chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione[1];
  • le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione[2].  

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.


[1] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticircorgraccolta.pdf

[2] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticoperturaterritoriale.pdf

Presentato il Rapporto 2024 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”

ISPRA ha presentato,lo scorso 3 Dicembre, la nuova edizione 2024 del Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Le principali evidenze

Gli aspetti salienti evidenziati dal nuovo rapporto riguardanto il costante incremento del consumo di suolo.

In particolare, il Rapporto evidenzia che esso rimane ancora troppo elevato, anche se con una leggera diminuzione rispetto al 2022 e continua ad avanzare al ritmo di circa 20 ettari al giorno, ricoprendo nuovi 72,5 km2 (una superficie estesa come tutti gli edifici di Torino, Bologna e Firenze).

Nel nostro paese il consumo di suolo continua a trasformare il nostro territorio con velocità elevate.

Nell’ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 72,5 km2, ovvero, in media, circa 20 ettari al giorno.

Un incremento del suolo consumato inferiore rispetto al dato dello scorso anno ma che si conferma al di sopra della media dell’ultimo decennio (2012-2022), pari a 68,7 km2 annuali.

Il nostro Paese, nell’ultimo anno, ha perso suolo al ritmo di 2,3 metri quadrati ogni secondo. Una crescita delle superfici artificiali solo in piccola parte compensata dal ripristino di aree naturali, pari a poco più di 8 km2, dovuti al passaggio da suolo consumato a suolo non consumato (nella maggior parte dei casi grazie al recupero di aree di cantiere o di superfici che erano state già classificate come consumo di suolo reversibile e, solo in piccolissima parte, per azioni di deimpermeabilizzazione).

Un valore ancora del tutto insufficiente per raggiungere l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto, che, negli ultimi dodici mesi, è invece risultato pari a 64,4 km2 (17,6 ettari al giorno, più di 2 m2 al secondo i valori stimati al netto dei ripristini). 

Per maggiori informazioni

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-rapporto-consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2024

Nuovo Regolamento Imballaggi: webinar organizzato dalla commissione Europea

Il prossimo 16 dicembre, la Commissione Europea organizza un Webinar sul Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR). Vediamo di cosa tratta il nuovo strumento di normazione comunitario

Cos’è il PPWR?

Innanzitutto, PPWR sta per “Packaging and Packaging Waste Regulation”, ed è un nuovo regolamento europeo che sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi, con l’obiettivo di rendere il sistema degli imballaggi nell’Unione Europea più sostenibile e circolare.

Quali sono le principali novità introdotte dal PPWR?

Il PPWR introduce una serie di cambiamenti molto significativi. Tra questi si ricordano: 

  • tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili entro il 2030;
  • il regolamento stabilisce i livelli minimi obbligatori di materiale riciclato per diverse tipologie di imballaggi; ed il focus sarà in particolare per i rifiuti di imballaggio in plastica;
  • le nuove norme stressano la riduzione degli imballaggi superflui, sia in termini di peso che di volume;
  • viene promosso, maggiormente rispetto al passato, il riutilizzo degli imballaggi, soprattutto per le bevande;
  • viene previsto un sistema di etichettatura ambientale uniforme per tutti gli imballaggi, per aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli.

 Quali sono le implicazioni del PPWR?

Si ritiene che il nuovo regolamento abbia un impatto significativo su tutta la filiera degli imballaggi, dai produttori ai consumatori, ed in particolare:

  • produrre una maggiore spinta verso l’innovazione: ad un livello maggiore rispetto al passato, le aziende saranno spinte a sviluppare nuovi materiali e soluzioni di packaging più sostenibili;
  • per taluni aspetti – vedi gli spazi da allestire per la realizzazione del sistema DRS relativo al depositov cauzionale di taluni imballaggi – l’implementazione del PPWR comporterà un aumento dei costi per le imprese, che dovranno adeguarsi ai nuovi standard;
  • allo stesso tempo, si presume che i consumatori debbano cambiare comportamento; in particolare, saranno sempre più consapevoli dell’impatto ambientale degli imballaggi e sceglieranno prodotti con packaging più sostenibile.

Il webinar

La Commissione Europea ha organizzato per il prossimo 16 dicembre un webinar sul Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR).

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login

Le informazioni di dettaglio sul webinar e le modalità di partecipazione sono disponibili l seguente link:

https://environment.ec.europa.eu/events/upcoming-webinar-new-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr-2024-12-16_en