Nuova classificazione ATECO: avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
All’interno della Gazzetta ufficiale (G.U.), serie Generale n. 302 del 27/12/2024, è possibile ritrovare la pubblicazione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Cosa intende con tale termine e quali sono le caratteristiche della classificazione appena rilasciata da ISTAT.
La classificazione ATECO
Che cosa si intende con il termine ATECO?
Letterlamente è l’acronimo di ATtività ECOnomiche, e consiste in un sistema di codici, utilizzato nel nostro Paese, per classificare le diverse attività economiche.
GLi obiettivi per i quali viene costruita tale tassonomia sono diversi. Innanzitutto, sotto u profilo amministrativo, è necessario per identificare la categoria di un’impresa e per determinare, ad esempio, quali tasse deve pagare o quali autorizzazioni deve ottenere. Inoltre, per motivazioni legate alle statistiche ufficiali, serve per per raccogliere dati e analizzare l’economia italiana; in tal senso l’Operatore di diritto pubblico chiamato in causa, è l’ISTAT.
Da cosa si compone?
Ogni codice ATECO è composto da lettere, con riferimento al macro-settore di appartenenza (ad esempio, “C” per le attività manifatturiere), e numeri (i quali definiscono in modo più dettagliato il tipo di attività (ad esempio, “10.71” per la produzione di pane e prodotti di panetteria freschi).
Chi redige la tassonomia ATECO?
E’ proprio l’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica italiano che si occupa di definire la struttura della classificazione, ovvero, considerando anche le indicazione dei portatori di interesse (es.: Confindustria), stabilisce i settori economici da includere, come raggrupparli e quali codici assegnare.
Inoltre, provvede ad aggiornare periodicamente tale classificazione, con l’obiettivo di adattarla ai cambiamenti dell’economia e alle nuove attività che emergono, e successivamente a diffonderla.
Si ricorda anche che tale classificazione è valida a livello nazionale, e che essa si basa (e quindi deve essere redatta in coerenza con), la classificazione “comunitaria”, denominata “Nomenclatura delle attività economiche” (NACE) creata da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. L’obiettivo, in tal senso è quello di garantire una certa uniformità nella classificazione delle attività economiche in tutta Europa.
Ogni quante volte viene rivista la tassonomia ATECO?
Non è prevista una cadenza temporale prefissata per la sua rivisitazione; l’aggiornamento avviene periodicamente, generalmente ogni 5-10 anni. Ciò si rende necessario in base alla naturale evoluzionee dei sistemi economici.
Per maggiori informazioni
E’ possibile consultare il seguente link alla alla Gazzetta Ufficiale:
Questa informazione sarà pubblicata sul sito istituzionale Istat, nella sezione tematica dedicata all’ATECO.
Pubblicato il Regolamento Imballaggi
Lo scorso dicembre la UE, attraverso il Consiglio, ha approvato il nuovo regolamento Imballaggi sostenibili. Alcune delle principali novità e i prossimi passaggi legislativi per la pubblicazione.
La strategia comunitaria sugli imballaggi viene rivista verso l’alto
La UE ha varato tali norme per ridurre i rifiuti e aumentare il riutilizzo nell’UE lo scorso 22 Dicembre 2024.
Con il Regolamento, l’idea della Comunità è quella di ridurre, in modo drastico, la produzione dei rifiuti originati dall’utilizzo degli imballaggi, con particolare riferimento a quelli a prevalente composizione plastica. Nel contempo:
- vengono fissati obiettivi vincolanti di riutilizzo:
- limitato l’utilizzo di talune tipologie di imballaggio monouso;
- richiesto agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.
Lo scenario alla base del cambiamento
Prima di indagare alcune significative novità introdotte con l’atto, alcune considerazioni relative allo scenario di partenza.
Il mancato disaccoppiamento tra crescita della produzione dei rifiuti e riciclo dei rifiuti di imballaggio
La Comunità ha provveduto ad una novella della norma riguardante tale prodotto sulla scorta di significative preoccupazioni ambientali.
L’Unione ha mosso i primi passi verso la riforma, partendo dalla constatazione relativa al mancato disaccoppiamento tra riciclo dei rifiuti originati dall’utilizzo degli imballaggi e tassi di recupero come materia degli stessi: mediante Eurostat la UE si è resa conto che, sebbene le percentuali relativo al loro recupero fossero aumentate nell’UE, la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi cresceva più rapidamente della quantità riciclata[1].
L’attuale direttiva UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è stata adottata per la prima volta nel 1994 ed è stata rivista più volte. Stabilisce norme per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio negli stati membri dell’UE. Tuttavia, diverse valutazioni della direttiva hanno dimostrato che non è riuscita a ridurre gli impatti ambientali negativi degli imballaggi.
Nel 2022 la proposta di Regolamento
In questo contesto, nel novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che sostituirebbe la direttiva esistente e aggiornerebbe l’attuale quadro per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio lungo l’intero ciclo di vita, verso un’economia circolare e un’Europa climaticamente neutra.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato le loro posizioni sul regolamento proposto rispettivamente a novembre e dicembre 2023. I due colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio il 4 marzo 2024 dopo due cicli di negoziati informali.
La differenza tra Direttive e Regolamenti
Nel passato, la disciplina era stata regolata mediante l’utilizzo dello strumento della Direttiva Comunitaria, mentre oggi viene applicato un Regolamento. Anche questa scelta appare significativa, per via delle differenze estitenti tra le due categorie.
La prima fissa un obiettivo che tutti gli Stati membri devono raggiungere, ma lasciano libertà su come farlo; in tal senso questi adattano, letteralmente, il proprio diritto nazionale per conformarsi agli obiettivi della direttiva entro un termine stabilito. Con essa ciascun Paese può tenere conto delle specificità nazionali nell’attuazione. In definitiva con la Direttiva si armonizzano i vari diritti di ciasscuno, pur consentendo un certo grado di diversità.
Al contrario, i Regolamenti sono immediatamente applicabili, senza bisogno di recepimento nel diritto nazionale, e prevedono un applicazione nei confronti di tutti gli individui, le imprese e gli Stati membri, così come emanati, in modo tale da garantire un’applicazione uniforme del diritto in tutta l’UE.
Gli obiettivi operativi
Quadro generale
Fra i target quantitativi da raggiungere, si segnala innanzitutto, lo stabilmento di taluni obiettivi al 2030 e il 2040 circa la percentuale minima di contenuto riciclato dei prodotti, ed in particolare, fra 15 anni, il tenore di rifiuti recuperati all’interno dei rpodotti dovrà giungere al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040.
La manovra interessa anche le limitazioni riguardanti l’’introduzione delle sostante pericolose, o ritenute complesse da gestire nel fine vita del prodotto in esame, con particolare rifeirmento alla limitazione dell’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche ( PFAS ), laddove vengano superate determinate soglie
Vengono confermate le misure per favorire la riduzione in peso e in volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari.
Imballaggi in plastica monouso
Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:
- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg;
- alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno di hotel, bar e ristoranti;
- porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti;
- piccoli prodotti monouso per la cosmetica e l’igiene personale utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo);
- sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa).
Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica
Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).
Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.
Prossimi passi
L’adozione formale da parte del Consiglio odierno segna la fase finale della procedura legislativa ordinaria. Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore. Il regolamento sarà applicato 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
[1] Nel 2022, l’UE ha generato quasi 186,5 chilogrammi di rifiuti di imballaggio a persona, di cui 36 erano imballaggi di plastica. Ciò significa che ogni giorno produciamo mezzo chilo di rifiuti di imballaggio a persona nell’UE.
Al via i nuovi CAM strade
Lo scorso 21 Dicembre 2024 è entrato in vigore un nuovo set di “criteri ambientali minimi” (CAM). Questa volta è il turno del settore strade. Vediamo le principali novità.
I CAM
Prima di approfondire il tema, si offre definizione ed obiettivo perseguito con essi.
Definizione
Si tratta di requisiti ambientali che devono essere – al minimo – posseduti da bene o dal servizio acquistato da una Pubblica Amministrazione; il fine ultimo è quello di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’output acquistato, tenendo conto della disponibilità di mercato.
Obiettivo
E’ quello di fissare una pavimentazione minima ambientale, comune da applicare nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, al fine di individuare, mediante procedure ad evidenze pubblica dove essi sono applicati, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.
I nuovi CAM “Strade”
Entrata in vigore
Essi sono entrati in vigore il 21 dicembre scorso e riguardano progettazione e l’esecuzione dei lavori riguardanti le infrastrutture stradali.
La stesura dell’atto
I CAM strade (“per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”), sono stati predisposti con DM NASE 5 agosto 2024.
L’oggetto
Essi riguardano:
- la specifiche tecniche rispettivamente riguardanti il progetto (riguardanti, tra l’altro, la sostenibilità ambientale dell’opera, l’emissione acustica delle pavimentazioni e il disassemblaggio a fine vita), i prodotti da costruzione e il cantiere;
- i criteri premianti per l’affidamento dei lavori, che interessano i sistemi di gestione ambientale, la valutazione dei rischi finanziari o Esg e il contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo.
I CAM strade sono articolati in due macrocategorie, corrispondenti alle fasi riguardante i lavori:
- progettazione
- affidamento dei lavori.
Nell’atto, vengono interessati dai criteri:
- le temperature di posa;
- la durata della pavimentazione;
- le emissioni acustiche;
- la manutenzione e il disassemblaggio;
- il fine vita e il riutilizzo del conglomerato.
Viene regolato, in via sussidiaria dal Ministero, anche il materiale utilizzato in cantiere, dove vengono fornite indicazioni utili per
- le barriere antirumore.
- i prodotti in calcestruzzo, in acciaio, legno;
- le tubazioni;
- i sistemi di drenaggio;
Sempre in tema di cantieri, con i CAM strade sono puntualizzate altresì le norme tecniche inerenti le attività di demolizione selettiva, recupero e riciclo, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti, introducendo, anche per essi, taluni criteri premianti[1].
[1] La normativa ha previsto ben dodici proposte di criteri premianti – i quali, ad ogni modo, non sono obbligatori – per l’affidamento dei vari lavori. I criteri minimi ambientali prevedono particolari specifiche per le aree verdi di pertinenza stradale, per le quali devono essere applicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione”.
Dalla legge di bilancio novità fiscali su smaltimento e incenerimento
Con la “Finanziaria” 2025 nuovi carichi fiscali a danno dei Destinatari che svolgono attività di smaltimento e incenerimento. Previsto l’aumento dell’IVA per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti in tali impianti.
Le novità della “Legge di Bilancio 2025” che riguarda la chiusura del ciclo di vita dei rifiuti
Con la Finanziaria 2025 sono fissati carichi fiscali a danno dei Destinatari che svolgono attività di smaltimento e incenerimento; ed in particolare essi consistono in un aumento dell’IVA per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti in tali impianti.
Cos’è l’IVA
L’IVA è l’acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto. È un’imposta indiretta che si applica sulla maggior parte dei beni e servizi che acquistiamo quotidianamente in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea.
In pratica, ogni volta che compri qualcosa, una parte del prezzo che paghi va allo Stato sotto forma di IVA.
Perché si paga
Si tratta di una delle principali fonti di entrate per lo Stato.
Il gettito, così costituito trova impiego primariamente per la realizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica (es.: gestione dei rifiuti, sanità, istruzione, ecc).
Essa viene applicata nelle realizzazione di talune attività economiche, con paarticolare riferimento alla produzione e alla distribuzione di un bene o servizio. Essa viene applicata in occasione di ogni passaggio di un output (=il risultato di un processo di produzione, che consiste in un bene oppure in un servizio), da un operatore economico all’altro (ad esempio, dal produttore al grossista, dal grossista al dettagliante
Da ultimo, il consumatore finale paga l’IVA “complessiva” in qualità di utente finale dello stesso, mentre l’operatore economico lungo la filiera della distribuzione ha il compito di versare, nei confronti dell’agente della riscossione (i.e.: l’Agenzia delle entrate), unicamente la differenza tra l’IVA incassata e quella pagata sugli acquisti.
Le “aliquote” IVA possono essere diverse.
Es.: “ordinaria”, pari al 22%; “ridotta”, pari al 10% e al 5% (es.: per beni e servizi considerati essenziali, come alcuni alimentari, farmaci, ecc.); “minima”, pari al 4% (es.: per alcuni beni di prima necessità)
L’aumento dell’IVA relativa ai rifiuti conferiti in discariche ed inceneritori
Per quanto irrguarda il mondo dei rifiuti, con la Legge in esame (n. 207 del 30 dicembre 2024), viene previsto un l’aumento dell’imposta, relativamente alle operazioni di smaltimento rifiuti in discarica o tramite incenerimento.
Intervendo sul TUIR (Testo unico dell’Iva,il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 633/1972), si innalza al 22% l’aliquota dell’imposta — attualmente del 10% — per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica o per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Invece resta ferma l’aliquota Iva del 10% per le altre operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali nonché per le attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Le altre novtà
Il Governo interviene anche su altri temi connessi con la gestione dei rifiuti, in maniera diretta e/o indiretta.
Proroga per la gestione agevolata delle macerie
Il regime di gestione agevolata degli inerti costituenti macerie del sisma – che ha colpito la parte centrale del nostro Paese nel 2016 – viene prorogato fino al termine di quest’anno, in deroga alle prescrizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2016.
Trasformazione di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo: rifinanziato il fondo
Il fondo relativo alla promozione e al sostegno degli investimenti relativi alla ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo viene rifinanziato.
L’importo è pari a 2,5 milioni euro per il 2025, 7,5 milioni per il 2026, e 5,5 milioni per il 2027
Creato il fondo per l’economia del mare
Con la “Finanziaria 2025” viene infine creato un fondo dedicato alla promozione e crescita blu sostenibili (valorizzazione di mari, oceani, biodiversità e dell’uso delle risorse marine).
L‘importo è pari a 3 milioni di euro, e di 5 milioni dal 2026.