Al via i nuovi CAM strade
Lo scorso 21 Dicembre 2024 è entrato in vigore un nuovo set di “criteri ambientali minimi” (CAM). Questa volta è il turno del settore strade. Vediamo le principali novità.
I CAM
Prima di approfondire il tema, si offre definizione ed obiettivo perseguito con essi.
Definizione
Si tratta di requisiti ambientali che devono essere – al minimo – posseduti da bene o dal servizio acquistato da una Pubblica Amministrazione; il fine ultimo è quello di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’output acquistato, tenendo conto della disponibilità di mercato.
Obiettivo
E’ quello di fissare una pavimentazione minima ambientale, comune da applicare nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, al fine di individuare, mediante procedure ad evidenze pubblica dove essi sono applicati, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.
I nuovi CAM “Strade”
Entrata in vigore
Essi sono entrati in vigore il 21 dicembre scorso e riguardano progettazione e l’esecuzione dei lavori riguardanti le infrastrutture stradali.
La stesura dell’atto
I CAM strade (“per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”), sono stati predisposti con DM NASE 5 agosto 2024.
L’oggetto
Essi riguardano:
- la specifiche tecniche rispettivamente riguardanti il progetto (riguardanti, tra l’altro, la sostenibilità ambientale dell’opera, l’emissione acustica delle pavimentazioni e il disassemblaggio a fine vita), i prodotti da costruzione e il cantiere;
- i criteri premianti per l’affidamento dei lavori, che interessano i sistemi di gestione ambientale, la valutazione dei rischi finanziari o Esg e il contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo.
I CAM strade sono articolati in due macrocategorie, corrispondenti alle fasi riguardante i lavori:
- progettazione
- affidamento dei lavori.
Nell’atto, vengono interessati dai criteri:
- le temperature di posa;
- la durata della pavimentazione;
- le emissioni acustiche;
- la manutenzione e il disassemblaggio;
- il fine vita e il riutilizzo del conglomerato.
Viene regolato, in via sussidiaria dal Ministero, anche il materiale utilizzato in cantiere, dove vengono fornite indicazioni utili per
- le barriere antirumore.
- i prodotti in calcestruzzo, in acciaio, legno;
- le tubazioni;
- i sistemi di drenaggio;
Sempre in tema di cantieri, con i CAM strade sono puntualizzate altresì le norme tecniche inerenti le attività di demolizione selettiva, recupero e riciclo, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti, introducendo, anche per essi, taluni criteri premianti[1].
[1] La normativa ha previsto ben dodici proposte di criteri premianti – i quali, ad ogni modo, non sono obbligatori – per l’affidamento dei vari lavori. I criteri minimi ambientali prevedono particolari specifiche per le aree verdi di pertinenza stradale, per le quali devono essere applicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione”.