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Obblighi di rendicontazione delle microplastiche ai sensi del regolamento REACH: nuove linee guida ECHA

L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato nuove direttive per le imprese riguardo alla comunicazione delle emissioni di microplastiche, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2055. Tale normativa modifica il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, introducendo restrizioni e obblighi di rendicontazione annuale. Le linee guida chiariscono tempistiche, soggetti obbligati e modalità di trasmissione dei dati.

Contesto normativo e introduzione delle restrizioni

Nell’ambito delle iniziative dell’Unione Europea volte a mitigare l’inquinamento ambientale, particolare attenzione è stata rivolta alle microplastiche. In risposta a questa crescente preoccupazione, il legislatore europeo è intervenuto con il Regolamento (UE) 2023/2055, il quale apporta significative modifiche al Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Questa modifica introduce specifiche restrizioni sull’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici, comunemente definite microplastiche, e stabilisce nuovi obblighi informativi per gli operatori economici. Per facilitare l’adempimento di tali obblighi, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha reso disponibili, in data 16 aprile 2025, specifiche indicazioni operative volte a guidare le imprese nella corretta comunicazione delle emissioni ai sensi della rinnovata disciplina REACH.

Soggetti obbligati e contenuto della rendicontazione

Il Regolamento (UE) 2023/2055 impone a determinate categorie di imprese l’obbligo di comunicare annualmente all’ECHA le stime delle emissioni di microplastiche rilasciate nell’ambiente. Tale obbligo riguarda specificamente i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali che impiegano microparticelle di polimeri sintetici nei loro processi o prodotti. La comunicazione deve quantificare le emissioni stimate complessive, considerando tutte le matrici ambientali pertinenti, ovvero aria, acqua e suolo. Le recenti linee guida ECHA forniscono istruzioni dettagliate su quali dati includere nel rapporto annuale e sulle modalità tecniche per la sua redazione e trasmissione all’Agenzia.

Scadenze per la prima comunicazione annuale

La tempistica per l’adempimento degli obblighi di comunicazione è definita nell’Allegato XVII, voce 78, del Regolamento REACH, come modificato. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2026, data entro la quale dovrà essere trasmessa la comunicazione relativa ai dati dell’anno solare 2025. Questo primo termine concerne specificamente i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle polimeriche in forme quali pellet, scaglie (fiocchi) e polveri, impiegate come materie prime in processi di fabbricazione della plastica presso siti industriali. Successivamente, entro il 31 maggio 2027, dovranno adempiere all’obbligo, sulla base dei dati del 2026, gli altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di tali sostanze impiegate presso siti industriali, nonché i fornitori a operatori professionali o al pubblico di prodotti contenenti microplastiche, quali ad esempio alcuni medicinali e additivi alimentari specificamente contemplati dalla norma.

Esclusioni e documentazione di riferimento echa

È importante sottolineare che gli obblighi di rendicontazione descritti non si estendono ai soggetti che operano esclusivamente come distributori di prodotti contenenti microplastiche. Per una comprensione esaustiva delle procedure e dei requisiti specifici, le imprese sono invitate a consultare il documento pubblicato dall’ECHA nell’aprile 2025, intitolato “Implementation of the reporting requirements of the Reach restriction on microplastics”, che costituisce la guida operativa di riferimento per l’applicazione pratica della normativa. Tale documento dettaglia le informazioni da fornire e le metodologie per la stesura del rapporto annuale.