Il Ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni operative per il pagamento del contributo annuale 2025 dovuto per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). La scadenza è fissata al 30 aprile 2025 per gli operatori registrati entro il 31 dicembre 2024; il versamento va effettuato tramite la funzione “Pratiche/Contributo annuale” del portale RENTRI. Gli importi variano da 10 a 60 euro per unità locale, conformemente all’Art. 14 del DM 59/2023.
Introduzione: Il RENTRI e gli oneri associati
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), rappresenta il nuovo sistema digitale obbligatorio per il monitoraggio e la tracciabilità dei rifiuti in Italia. L’iscrizione e la permanenza nel sistema comportano specifici adempimenti per gli operatori coinvolti nella filiera dei rifiuti (produttori, trasportatori, gestori di impianti di recupero/smaltimento, intermediari, ecc.), tra cui il versamento di un contributo annuale. Recentemente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, attraverso il portale ufficiale del sistema (www.rentri.gov.it), una nota esplicativa volta a chiarire le modalità operative per l’assolvimento di tale onere relativamente all’annualità 2025.
Modalità operative per il versamento del contributo annuale RENTRI 2025
La comunicazione ministeriale del 10 aprile 2025 fornisce istruzioni precise sulla procedura da seguire per effettuare correttamente il pagamento del contributo annuale RENTRI per l’anno corrente. Si specifica che il versamento deve essere eseguito accedendo all’area riservata personale all’interno del portale www.rentri.gov.it. All’interno di tale area, l’utente deve individuare e utilizzare la specifica funzionalità denominata “Pratiche/Contributo annuale”. Questa indicazione procedurale mira a garantire che il pagamento sia correttamente associato all’iscrizione dell’operatore e all’annualità di riferimento, evitando disguidi amministrativi.
Soggetti obbligati e termine di pagamento per l’annualità 2025
Il Ministero chiarisce altresì l’ambito soggettivo e temporale dell’obbligo di versamento con scadenza imminente. Il termine ultimo per il pagamento del contributo annuale 2025 è fissato al 30 aprile 2025. Tale scadenza concerne specificamente tutti gli operatori economici e i loro eventuali soggetti delegati la cui procedura di iscrizione al RENTRI sia stata positivamente conclusa entro la data del 31 dicembre 2024. La conclusione della procedura implica l’avvenuto pagamento del contributo relativo all’anno 2024 e la formale trasmissione della pratica di iscrizione attraverso il portale. Il termine del 30 aprile per i versamenti annuali successivi al primo è stabilito direttamente dall’articolo 14 del decreto istitutivo del RENTRI (DM 59/2023).
Disciplina normativa del contributo RENTRI e criteri di quantificazione
L’obbligo del versamento del contributo annuale e i relativi importi sono disciplinati dall’articolo 14 del DM Ambiente n. 59/2023. Il regolamento stabilisce che il contributo è dovuto per ciascuna unità locale dell’impresa o dell’ente iscritta al RENTRI. La quantificazione dell’onere annuale varia in base alla tipologia e alla dimensione dell’operatore, secondo un sistema a scaglioni:
- Un importo minimo di 10 euro annui per unità locale è previsto per i “piccoli produttori di rifiuti” (la cui definizione si presume legata alle soglie quantitative o dimensionali specificate nella normativa o in atti correlati).
- Un importo massimo di 60 euro annui per unità locale è applicabile ai “grandi produttori di rifiuti” e a tutte le altre categorie di operatori soggetti all’obbligo di iscrizione al RENTRI (es. trasportatori, gestori di impianti, intermediari senza detenzione, commercianti).
Il rispetto della scadenza e delle modalità di pagamento indicate è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione al sistema e operare in conformità con la normativa sulla tracciabilità dei rifiuti.