ARERA: al via la consultazione sui costi efficienti della raccolta differenziata

Con un Documento, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente (ARERA) avvia un ulteriore consultazione riguardante la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

La consultazione

Obiettivo

L’obiettivo Il documento 214/2023/R/Rif predisposto da ARERA prosegue il cammino iniziato già dal 2021 e proseguito nel 2022 volto a definire la posizione dell’Authority sulla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

L’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nei servizi regolati, anche definendo un sistema tariffario che armonizzi “gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”, nonché – nell’ambito della specifica competenza in materia di rifiuti urbani – “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”.

Le problematiche affrontate

Nel quadro delle finalità sopra richiamate, si inseriscono le recenti attribuzioni in ordine alle determinazioni dei costi efficienti della raccolta differenziata, nonché alla definizione degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, per le quali l’Autorità ha avviato i relativi procedimenti, rispettivamente, con le deliberazioni 364/2021/R/RIF e 413/2022/R/RIF.

Il nuovo articolo 222 del TUA: la determinazione dei costi efficienti attribuita ad ARERA

In dettaglio, il decreto legislativo 116/20 ha determinato una riformulazione dell’articolo 222 (“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”) del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo:

“1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…). 2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.

La Legge annuale per la concorrenza 2021: attribuzione delle competenze sul punto all’Autorità

Alle previsioni sopra richiamate si affiancano quelle dell’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che integrando l’articolo 202 del TUA (in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al comma 1-bis ha assegnato all’Autorità il compito di “defini[re] (…) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.

La partecipazione dell’Autorità all’organismo di vigilanza dei Consorzi

A completamento del quadro delle attribuzioni appena delineato giova ricordare che il decreto legge 144/22, introducendo il comma 4-bis all’articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06, ha previsto la partecipazione dell’Autorità all’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica allo scopo “di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia” di tali sistemi.

Termine della consultazione

I contributi possono essere inviati o compilando il modulo sul sito di Arera o via posta certificata entro il 15 giugno 2023.