RENTRI: il MASE rilascia una nuova documentazione relativa ai “Delegati”
In particolare, il MASE ha definito il complesso della documentazione necessaria a qualificare il personale a disposizione del Rappresentante legale come soggetto delegato ad operare per suo conto nell’ambiente RENTRI.
La differenza tra Operatori, Delegati e Utenti
Prima di vedere le maggiori informazioni che riguardano l’attestazione dei requisiti per i soggetti delegati, occorre marcare la differenza tra i soggetti chiamati in causa, ed in particolare la differenza tra Operatori, Utenti e Delegati.
In particolare si definisce:
- utente, il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica del RENTRI per effettuare operazioni;
- operatore, il soggetto iscritto al RENTRI;
- operatore delegante, il produttore iniziale di rifiuti che adempie agli obblighi di cui al Titolo III del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La documentazione necessaria
Sul punto, la Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti delegati – ex art. 18, DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 – devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023.
In particolare, tale articolo prescrive che i produttori iniziali di rifiuti possano adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello DM n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.
In tal senso, i soggetti delegati – secondo tale articolo – devono iscriversi al Sistema in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative (ex art. 21, DM n. 59).
Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione, ed in particolare:
- i soggetti che, in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto, chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione[1];
- le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione[2].
Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.
[1] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticircorgraccolta.pdf
[2] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticoperturaterritoriale.pdf