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Schema tipo del contratto di servizio: fra un mese si chiudono le consultazioni di ARERA

Con un pacchetto di quattro Delibere, lo scorso agosto ARERA ha inteso accelerare il processo di riforma del settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR). Tra circa un mese si conclude la consultazione per lo schema-tipo del contratto di servizio.

Le quattro delibere

Obiettivo

L’obiettivo è quello di regolare alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

Il contenuto

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

  1. con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l’ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
  2. con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile. Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale. Il set di indicatori si completa con altri, legati all’affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.
  3. con la delibera 389 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio.Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza.  Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l’aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.
  4. con delibera 386, infine, è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

Le scadenze e i limi della n. 385

In particolare, le scadenze per i portatori di interesse, in relazione alle osservazioni che possono essere fornite in merito all’approvazione dello schema tipo del bando per l’affidamento del servizio dei rifiuti, vengono collocate al 13 dicembre prossimo venturo. 

La normativa sul punto è chiara: spetta, infatti, secondo il Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali (TUEL, articolo 7), tale compito, configurandosi tale disciplina come speciale, rispetto a quella generale costituita dal nuovo codice degli appalti.

Lo schema tipo suppone una gestione integrata dei rifiuti trucchi tale schema sia applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche gli affidamenti di singole fasi del servizio: La precisazione è fondamentale, perché, secondo i dati empirici, soltanto l’1,9 dei gestori è effettivamente integrato, ovvero svolge tutte quante le attività del servizio di genere urbana.

Per maggiori informazioni

Gli atti sono consultabili sul sito www.arera.it

Fissato il contributo di funzionamento per i servizi pubblici a favore di ARERA per il 23

Stabiliti gli importi del contributo di funzionamento ARERA per quanto attiene I settori amministrati (energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti). Con opportune delibera, l’Autorità fissa l’entità per l’anno 2023.

La definzione degli importi

Con delibera Arera del 12 settembre 2023 (la 395/2023/A),  e per quanto riguarda soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti vengono fissati gli importi.

In particolare, l’aliquota del contributo è pari allo 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2022.

Per quanto riguarda i gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono l’aliquota del contributo è pari allo ( per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2022.

Prima di approfondire il contenuto della Delibera, vediamo che cos’è ARERA e le competenze ad essa attribuita con la Legge “Finanziaria” del 2018.

Che cos’è ARERA

L’autorità per l’energia, l’ambiente e la rete (ARERA) è un’agenzia italiana che svolge un ruolo di regolamentazione, vigilanza e controllo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture di rete. È responsabile di garantire la trasparenza, l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia e dell’acqua, nonché di proteggere gli interessi dei consumatori.

Le principali responsabilità dell’ARERA includono:

  • Regolamentazione del settore energetico: L’ARERA stabilisce tariffe e regole per i servizi energetici, compresi quelli legati all’elettricità e al gas naturale. Ciò include l’approvazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, la definizione delle condizioni di accesso alla rete e l’implementazione di politiche energetiche nazionali.
  • Regolamentazione del settore ambientale: L’Autorità interviene nel settore ambientale per promuovere misure di tutela ambientale e sostenibilità, stabilendo regole e normative che influenzano le politiche di gestione dei rifiuti, la qualità dell’aria e altre questioni legate all’ambiente.
  • Supervisione delle infrastrutture di rete: L’ARERA monitora le infrastrutture di rete, come le reti di distribuzione di energia elettrica e gas, garantendo che siano gestite in modo efficiente e che gli operatori rispettino le regole stabilite.
  • Protezione dei consumatori: Un altro importante compito dell’ARERA è quello di tutelare gli interessi dei consumatori, garantendo che ricevano servizi di qualità a prezzi equi e accessibili.
  • L’ARERA svolge un ruolo fondamentale nel garantire un corretto funzionamento dei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture di rete in Italia, favorendo la concorrenza, la sostenibilità e la protezione dei consumatori.

Che cos’è il contributo di funzionamento ARERA

Il contributo di funzionamento all’ARERA, noto come “contributo ARERA”, è un importo che deve essere pagato dalle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture di rete in Italia per coprire i costi di funzionamento e le attività dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Le imprese che sono soggette al pagamento di questo contributo includono quelle coinvolte nella produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, nonché nel settore dell’acqua e dei servizi ambientali. Queste imprese sono tenute a versare il contributo ARERA in base alle tariffe stabilite dall’Autorità, che possono variare a seconda delle dimensioni e delle attività delle aziende.

Il contributo di funzionamento è utilizzato per finanziare le attività dell’ARERA, comprese le spese per la regolamentazione, la vigilanza, il monitoraggio del mercato, la definizione delle tariffe, la tutela dei consumatori e altre funzioni svolte dall’Autorità per garantire il corretto funzionamento dei settori regolamentati.

Le tariffe e le modalità di pagamento del contributo ARERA sono stabilite dall’Autorità stessa e possono essere soggette a regolamentazioni e modifiche nel tempo. Gli operatori del settore sono tenuti a osservare le norme e le scadenze stabilite per il pagamento di questo contributo.

La base normativa

Grazie alla L n. 205/2017 che ha trasferito ad Arera anche le funzioni in materia di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, lo svolgimento dei compiti di Arera in questa materia è finanziato da un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi.

Analogamente per il Servizio idrico integrato l’articolo 21, comma 19, del DI 201/2011 ha trasferito all’Authority le funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici prevedendo che il finanziamento di queste funzioni derivasse da un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi idrici

Entro il 15 novembre 2023 va versato da parte dei gestori del servizio idrico e dei soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).

Delibera Arera 12 settembre 2023, n. 395/2023/A

La deliberazione del 12 settembre 2023 n. 395/2023/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 395/2023/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2023 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all’anno 2022 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2022 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2022 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • spedizione transfrontaliera.

Nella deliberazione n. 395/2023/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2022.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2023 deve essere versato entro il 15 novembre 2023.

Per maggiori informazioni

https://www.arera.it/it/comunicati/23/contributo23.htm

ARERA: rilasciate quattro delibere per una migliore regolamentazione del settore rifiuti

Con un pacchetto di quattro delibere, rilasciate nei mesi estivi, ARERA interviene nuovamente sul settore, operando modificazioni ed integrazioni alla vigente regolamentazione di tema di tariffe. Vediamo cosa ci attende nei prossimi mesi.

Quattro pilastri in più

ARERA le definisce i “quattro pilastri in più per la riforma del settore. Riciclo e recupero le parole chiave”.

In effetti il perimetro oggettivo dell’intervento è molto ampio: si va dal contratto di servizio tipo, passando per gli indicatori di efficienza e trasparenza, per l’aggiornamento delle tariffe, fino alla copertura dei costi dei rifiuti raccolti in mare.

Con l’obiettivo di favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR), l’Autorità ha varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare”.

Le dichiarazioni

“L’Autorità ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti – ha affermato il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini –  consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi. L’economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall’Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo”.

I contenuti delle quattro delibere

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

Delibera 385 

Essa introduce uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l’ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Delibera 387

Essa introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile.


Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.
Il set di indicatori si completa con altri, legati all’affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.

Delibera 389 

Con essa vengono definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio.


Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza.  Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l’aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.

Delibera 386

Con essa viene istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

Le maggiori informazioni

Le delibere sono consultabili sul sito www.arera.it.

ARERA: al via la consultazione sui costi efficienti della raccolta differenziata

Con un Documento, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente (ARERA) avvia un ulteriore consultazione riguardante la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

La consultazione

Obiettivo

L’obiettivo Il documento 214/2023/R/Rif predisposto da ARERA prosegue il cammino iniziato già dal 2021 e proseguito nel 2022 volto a definire la posizione dell’Authority sulla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

L’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nei servizi regolati, anche definendo un sistema tariffario che armonizzi “gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”, nonché – nell’ambito della specifica competenza in materia di rifiuti urbani – “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”.

Le problematiche affrontate

Nel quadro delle finalità sopra richiamate, si inseriscono le recenti attribuzioni in ordine alle determinazioni dei costi efficienti della raccolta differenziata, nonché alla definizione degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, per le quali l’Autorità ha avviato i relativi procedimenti, rispettivamente, con le deliberazioni 364/2021/R/RIF e 413/2022/R/RIF.

Il nuovo articolo 222 del TUA: la determinazione dei costi efficienti attribuita ad ARERA

In dettaglio, il decreto legislativo 116/20 ha determinato una riformulazione dell’articolo 222 (“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”) del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo:

“1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…). 2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.

La Legge annuale per la concorrenza 2021: attribuzione delle competenze sul punto all’Autorità

Alle previsioni sopra richiamate si affiancano quelle dell’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che integrando l’articolo 202 del TUA (in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al comma 1-bis ha assegnato all’Autorità il compito di “defini[re] (…) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.

La partecipazione dell’Autorità all’organismo di vigilanza dei Consorzi

A completamento del quadro delle attribuzioni appena delineato giova ricordare che il decreto legge 144/22, introducendo il comma 4-bis all’articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06, ha previsto la partecipazione dell’Autorità all’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica allo scopo “di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia” di tali sistemi.

Termine della consultazione

I contributi possono essere inviati o compilando il modulo sul sito di Arera o via posta certificata entro il 15 giugno 2023.

ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

Delibera ARERA e Circolare CSEA: al via le agevolazioni per i Gasivori

Con la Delibera 541/22 l’ARERA ha dettato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del Decreto MiTE 541 del 21/12/21. Approfondiamo il tema e l’oggetto dell’intervento.

Il tema

La Delibera, che fa seguito alle consultazioni pubbliche sul tema, disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese gasivore, fornendo anche disposizioni alla CSEA per la messa a disposizione e l’apertura del portale per la raccolta dei dati delle imprese.

L’oggetto dell’intervento

L’Autorità interviene:

  • sulle modalità mediante le quale le società, in possesso dei requisiti, si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la CSEA stabilendo la prima apertura del Portale entro il 30 novembre 2022 con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione della dichiarazione;
  • sulle agevolazioni, mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

Come interviene ARERA sulle tariffe?

Per l’intero anno 2022, l’Autorità prevede di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RE

Ciò è legato alla consapevolezza problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

Così facendo, le agevolazioni potranno attuarsi, a decorrere dal prossimo anno, mediante dichiarazioni complete, rese alla CSEA per il tramite di un portale on-line in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

La determinazione dei prezzi di riferimento del gas naturale

I prezzi di riferimento del gas naturale[1] per l’anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici[2] per le agevolazioni di competenza 2023, sono determinati:

  1. sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat;
  2. al netto dell’IVA;
  3. ponderati per i volumi che dovranno essere stabiliti annualmente per gli anni successivi con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
  4. sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

Il controllo dei requisiti

Viene inoltre previsto, ai fini del controllo dei requisiti[3], che la CSEA utilizzi il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori previsti dal Decreto n. 541/2021 (Allegato 1).

La modalità di calcolo del VAL

Valgono poi, le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020, ivi incluse le specifiche prescrizioni, già in vigore nel sistema degli energivori elettrici, al fine di garantire l’attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l’agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale.

Acquisizione della attestazione da parte della CSEA

Ancora, è previsto che in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, CSEA proceda ad acquisire l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del Decreto 102/2014[4].

Nello specifico tutte le imprese a forte consumo di gas naturale dovranno dichiarare di essere titolari, alternativamente, di:

  1. certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione);
  2. una o più diagnosi energetiche[5], comunicate all’ENEA[6] e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA).

Le modalità di comunicazione di CSEA al SII

Vengono infine definite le modalità di comunicazione da parte di CSEA al Sistema Informativo Integrato (SII) e alle imprese di trasporto degli elenchi aggiornati delle imprese gasivore e dei 30 flussi informativi dal SII e dalle imprese di trasporto alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

Il 25 novembre u.s. è stata pubblicata la circolare 46/2022 della CSEA con le indicazioni sull’apertura del portale gasivori[7] a partire dal 30 novembre 2022 per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al Portale con la username e password del portale ELETTRIVORI già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”. Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 30 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 16 gennaio 2023. Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva. Entro il 18 febbraio 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione[8].


[1] Ex art. 5, c. 1, lett. a), della Delibera n. 541/2021.

[2] Ex art. 4, della Delibera Decreto n. 541/2021.

[3] Ex art. 3, c. 1, della Delibera n. 541/2021.

[4] Ex art. 8, cc. 1 e 2, della Delibera n. 541/2021

[5] In conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (Allegato 2).

[6] Ex art. 8, cc. 1 e 5, D.Lgs. n. 102/2014.

[7] Accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro GASIVORI o tramite il link: gasivori.csea.it.

[8] Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397. Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi: energivori@pec.csea.it per l’applicazione tecnica della normativa, operazioni societarie e aspetti di carattere legale; sistemi.informatici@csea.it per aspetti di carattere informatico (es. difficoltà di accesso da IP esteri); antimafia@pec.csea.it per aspetti legati all’antimafia; amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.