Confindustria Cisambiente è stata audita, lo scorso 2 Febbraio 2023, presso le Commissioni Ambiente di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, nell’ambito del ciclo di audizioni dedicato alla revisione del codice degli appalti.
Il tema
La scorsa settimana sono state attenzionate, dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per la parte di propria competenza, le prescrizioni contenute nell’atto legislativo che andrà ad intervenire sul c.d. “Codice degli Appalti” (“Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78)”.
Le osservazioni di Confindustria Cisambiente
A tal proposito Confindustria Cisambiente, l’associazione che in Italia tutela gli interessi delle Aziende operative nel settore ambientale, ha rilevato che, in merito alla possibilità di affidamento di servizi sulla base delle regole fissate dal Codice dei contratti pubblici mediante gare ad evidenza pubblica, questo sia particolarmente complesso e difficoltoso qualora lo schema di revisione fosse conservato tal quale.
Secondo l’impianto normativo previsto sul punto (unicamente quello comunitario, dopo l’abrogazione di un atto normativo interno relativo alle forme di gestione), l’affidamento avviene senza gara (“in house”), qualora sia riscontrata l’assenza di un mercato.
Cisambiente ha denunciato l’assenza di una normativa che consenta di valutare compiutamente, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, l’assenza di un mercato concorrenziale, tale da prediligere l’affidamento in house.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, a sottolineare come le prescrizioni contenute, vadano opportunamente definite, e particolare quelle relative al “Principio dell’accesso al mercato” (art. 3)[1] (per cui si ritiene necessario specificare al meglio le modalità di attuazione del principio di imparzialità, tale da giustificare un maggiore ricorso al mercato, come da noi auspicato, che garantisca i maggiori benefici non solo per il privato (utenza del servizio), ma anche per il pubblico (stazione appaltante)), e quella relativa all’articolo 9 (“Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”[2]) (per cui si ritiene necessario specificare al meglio le modalità attraverso le quali è possibile attuare il principio in parola, alla luce delle recenti circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, con riferimento all’aumento indesiderato dei costi dovuti all’aumento dei costi unitari di erogazione/produzione dei servizi di igiene urbana/trattamento presso gli impianti, che l’autorità di regolamentazione competente ha saputo disciplinare solamente in parte.
Le osservazioni di Confindustria
Lunedì 31 Gennaio si è tenuta lunedì presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l’audizione di Confindustria in relazione al D.lgs. recante il Codice dei Contratti Pubblici (CCP). Al riguardo è stato valutato positivamente l’intento del Legislatore di adeguare la disciplina dei contratti pubblici alla normativa europea, conferendo organicità e sistematicità ad un impianto deteriorato dai numerosi interventi di modifica sopraggiunti negli anni. Utile in tal senso anche la scelta di far precedere gli istituti del nuovo Codice da un quadro di principi che dovrebbero indirizzarne l’applicazione.
Al netto di ciò, sono state numerose e puntuali le osservazioni e gli spunti forniti per un miglioramento del testo di legge, a partire dalla proposta di rinviare di 12 mesi l’entrata in vigore del nuovo Codice per evitare shock regolatori in una fase particolarmente delicata per l’equilibrio economico del Paese e per il buon esito del PNRR.
Margini di miglioramento sono stati evidenziati, sostenendo, tra le altre:
- l’abbassamento delle soglie per l’affidamento diretto di servizi e forniture (che il nuovo codice fissa a 140mila euro);
- l’individuazione di meccanismi di revisione dei prezzi più idonei per le diverse tipologie di contratti;
- una modifica dei criteri di aggiudicazione che non schiacci l’elemento qualitativo rispetto a quello del risparmio di spesa;
- una revisione delle cause di esclusione che permetta di superare le criticità esistenti nella precedente disciplina.
Le dichiarazioni
Giovedì 2 Febbraio Confindustria Cisambiente è stata ricevuta in rappresentanza dell’industria ambientale in Audizione presso l’VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati per la revisione del Codice degli Appalti.
Stefano Sassone (Direttore Tecnico Confindustria Cisambiente) ha dichiarato: “Se fosse attuata così come la conosciamo ora, la riforma del Codice degli Appalti, andrebbe seriamente a compromettere il principio di libera concorrenza. Se, assieme a tale revisione, che noi riteniamo rivedibile in molti punti, uniamo anche la regolamentazione tariffaria, applicata agli impianti per il trattamento rifiuti che impone prezzi amministrati laddove gli stessi siano individuati come essenziali per ciclo di gestione, il risultato sarebbe la creazione di barriere insormontabili all’ingresso del mercato per le Aziende. Così facendo, qualsiasi iniziativa imprenditoriale privata viene spenta sul nascere, e gli Operatori del nostro settore sono fortemente scoraggiati ad investire nella realizzazione di nuove infrastrutture e realizzazione di servizi”.
Invece, nell’audizione svolta martedì 2 Febbraio, questa volta presso, il Direttore Tecnico ha dichiarato: “Riteniamo che una riforma del codice sia necessaria. Allo stato attuale, sulla base dei dati rilasciati dagli enti di settore, i tre quarti di tutti gli affidamenti pubblici avvengono senza pubblicità. A tale scopo è necessario altresì rispettare quanto richiesto dal Consiglio di Stato nei confronti della PA, procrastinando, almeno al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti”.
[1] Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
[2] 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.