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Contributo Ambientale Conai (CAC): pubblicata dal CONAI la guida 2024

Il consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ha rilasciato la nuova guida al Contributo Ambientale CONAI (CAC), contenente le informazioni e le indicazioni relative alla gestione degli adempimenti formali utili alla partecipazione al sistema consortile e al versamento del medesimo.

Che cos’è il CONAI

Si tratta di un consorzio privato senza fini di lucro istituito per legge per realizzare il principio di responsabilità estesa (EPR) dei produttori/utilizzatori, in questo caso di imballaggi, a cui aderiscono circa 680 mila imprese.

Attraverso il Contributo Ambientale (CAC) versato dalle aziende, il sistema CONAI può far fronte agli oneri della raccolta differenziata organizzata dai Comuni e delle attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.

Le principali novità

Per il 2024 restano confermate le nove fasce ma alcune tipologie di imballaggi in plastica cambiano fascia di appartenenza grazie all’efficientamento dei processi di selezione e al consolidamento della filiera di riciclo. Di seguito si evidenziano i contributi, sottolineando che, in grassetto, sono evidenziate le variazioni contributive.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.conai.org dove sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi:

  • Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° luglio 2023 (fino al 31 marzo 2024)
  • Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° aprile 2024

Per una corretta classificazione degli imballaggi in plastica nelle diverse fasce contributive, è necessario consultare anche le definizioni e le precisazioni riportate nelle stesse liste.

Per maggiori informazioni

https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2024/

CONAI: presentate le attività del triennio 2020-23

Sono state presentate da CONAI le attività svolte nel triennio che si sta per concludere. Presentate l’11 maggio 2023 in occasione dell’Assemblea del Consorzio, descrivono un sistema di responsabilità estesa del produttore del prodotto in crescita e protagonista dell’economia italiana del riciclo.

Le iniziative sviluppate da CONAI nel triennio

Nel corso dell’ultimo triennio CONAI:

  • ha presidiato la crescita dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto, introducendo, tra le altre, il consorzio di filiera Biorepack;
  • ha predisposto il nuovo Statuto.

Che cos’è il CONAI

Il CONAI, acronimo di Consorzio Nazionale Imballaggi, è un’organizzazione italiana senza scopo di lucro che opera nel settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il suo compito principale è quello di coordinare e promuovere la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in Italia.

Il CONAI è stato istituito nel 1997 come risposta alle direttive europee che impongono agli Stati membri di promuovere la gestione sostenibile degli imballaggi. È composto da diverse associazioni di produttori di imballaggi, che rappresentano vari settori industriali come l’industria alimentare, la chimica, la farmaceutica e altri settori produttivi.

Le attività del CONAI includono la definizione di piani di gestione per gli imballaggi, l’organizzazione di sistemi di raccolta differenziata, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo del riciclaggio degli imballaggi e la promozione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riciclaggio.

Il finanziamento del CONAI proviene principalmente dai contributi pagati dagli imballaggi prodotti e messi in commercio dalle aziende associate. Questi contributi vengono utilizzati per finanziare la gestione dei rifiuti di imballaggio, compresa la raccolta, il recupero e il riciclaggio.

Che cos’è biorepack

Si tratta del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, settore che rappresenta all’interno del sistema CONAI.

Tratta della gestione a fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile certificati EN 13432 (e delle frazioni similari) conferiti nel circuito di raccolta differenziata e di riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani (umido).

Istituito il 26 novembre 2018 ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 152/2006, il Consorzio rappresenta il primo schema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) a operare in Europa nel settore degli imballaggi in bioplastica compostabile. Il suo campo di operatività – la filiera dell’umido domestico – rappresenta una novità assoluta anche nell’ambito del sistema CONAI.

Ha una personalità giuridica di diritto privato e è senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della bioeconomia.

Gli obiettivi sono quelli di raggiungere nel tempo alcuni obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, rispetto all’immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile:

la quota del 50% entro il 31 dicembre 2025

la quota del 55% entro il 31 dicembre 2030.

Inoltre, Biorepack persegue l’ottimizzazione della gestione del fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile: dalla promozione della loro etichettatura alla loro riconoscibilità, dal corretto conferimento da parte dei cittadini nella raccolta differenziata dell’umido domestico alla garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riciclo attraverso il compostaggio, anche mediante campagne di comunicazione specifiche.

Il nuovo statuto CONAI

Esso è venuto alla luce dopo un lungo lavoro corale e condiviso con le principali associazioni nazionali delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

Lo statuto CONAI è stato approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 152 del 2006.

L’approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica conclude il percorso di adozione del nuovo statuto consortile approvato dall’Assemblea CONAI lo scorso 14 luglio 2021 e consolida il ruolo centrale del CONAI nel settore degli imballaggi volto ad operare in un sistema ancor più aperto che favorisce la collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli imballaggi.

18 luglio 2022, ore 14: Webinair CONAI sulla Direttiva SUP

il prossimo 18 Luglio, dalle 14 alle 15, si terrà il webinar “Attuazione della Direttiva SUP in Italia – Le Linee Guida CONAI”. Vediamo cosa si tratta ed il tema dell’incontro realizzato in streaming dal Consorzio Nazionale Imballaggi.

Gli obiettivi

La Direttiva SUP nasce con l’obiettivo di promuovere approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, sottolineando nei “considerando” all’atto, che tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con la Direttiva si intende contribuire al conseguimento dell’obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU), ovvero garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, che è parte dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015. Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l’economia dell’Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull’ambiente.

Il tema dell’incontro

Durante il webinar saranno presentate le Linee Guida che CONAI ha redatto sull’attuazione della Direttiva Single Use Plastic con specifico riferimento alle ricadute sul settore degli imballaggi in Italia. 

Il webinar sarà fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.

Per partecipare

E’ possibile cliccare qui: https://www.eventbrite.com/e/attuazione-della-direttiva-sup-in-italia-le-linee-guida-conai-tickets-274776884057

Per eventuali problematiche di visualizzazione, cliccare qui:

https://www.eventbrite.com/e/attuazione-della-direttiva-sup-in-italia-le-linee-guida-conai-tickets-274776884057

La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione

Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.

Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC

Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:

  • gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
  • il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.

Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.

Il perimetro oggettivo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].

In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
  • importatori o commercianti di merci imballate;
  • autoproduttori di imballaggi;
  • “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)

Per maggiori informazioni

Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

CONAI: al via il nuovo bando per l’Ecodesign 2022

Al via il nuovo bando CONAI per la progettazione ecologica (c.d. “ecodesign”) degli imballaggi, dal titolo “Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”, mediante il quale incentivare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai consorziati CONAI nel biennio appena trascorso.

Le caratteristiche del bando

L’iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a €500.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno. Tutti i casi ammessi saranno oggetto di attività di comunicazione dedicata.

Perché un premio per l’ecodesign?

Il Premio viene predisposto dal Consorzio al fine di favorire e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale degli imballaggi e per valorizzare le azioni volontarie che le aziende mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi sempre più ecosostenibili.

Tale esigenza è divenuta ancora più pressante a seguito del recepimento del c.d. “Circular Economy Package” (maggiore enfasi viene posta alle attività di progettazione ed ecodesign, volte a ottimizzare l’uso delle risorse e a garantire la chiusura dei cicli produttivi).

L’approccio del CONAI viene sintetizzato con la formula “dalla culla alla culla”, indicativo della finalità delle azioni promosse in tema di packaging, utili alla riduzione del ricorso alle materie prime a monte e finalizzato alla promozione della valorizzazione delle risorse a valle, per limitare l’impatto ambientale connesso all’immesso al consumo di imballaggi.

Proprio in virtù di ciò, CONAI ha scelto, ormai dal 2013, di promuovere un Bando che possa riconoscere incentivi economici e valorizzare, con attività di comunicazione specifiche, le aziende consorziate che hanno scelto di innovare i propri imballaggi in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale e di circolarità.

Chi può partecipare?

Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI e in regola con la presentazione delle dichiarazioni e il versamento del Contributo Ambientale CONAI (di seguito CAC)1. Inoltre, i casi presentati dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  1. riferirsi a imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati da un utilizzatore per imballare i propri prodotti;

2. riguardare:

  • la sostituzione totale o parziale dell’imballaggio. Deve pertanto esistere una versione dell’imballaggio PRIMA sostituita da una versione DOPO per la stessa referenza;
  • un imballaggio nuovo per l’azienda (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano.
  • l’immissione al consumo dell’imballaggio nella versione DOPO o dell’imballaggio nuovo dovrà essere avvenuta nel biennio 2020/2021;

3. riguardare un formato diverso, nel caso in cui lo stesso intervento abbia coinvolto più prodotti o referenze aventi lo stesso imballaggio;

4. riguardare almeno una delle seguenti leve di ecodesign promosse da CONAI:

  • Riutilizzo
  • Facilitazione delle attività di riciclo
  • Utilizzo di materiale riciclato/recuperato
  • Risparmio di materia prima
  • Ottimizzazione dei processi produttivi
  • Ottimizzazione della logistica
  • Semplificazione del sistema imballo

Non saranno ammessi i casi che riguardano:

  • la sostituzione della famiglia di materiale prevalente in peso9, a meno che tale sostituzione non implichi miglioramenti: a) sulla riciclabilità dell’imballaggio su scala industriale sul territorio nazionale. Saranno quindi accettati i casi che prevedono un cambio di materiale purché vi sia il passaggio da soluzioni non riciclabili a soluzioni riciclabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti con le Procedure di valutazione e selezione; b) sul riutilizzo. Saranno quindi accettati i casi che prevedono un cambio di materiale purché vi sia il passaggio da soluzioni non riutilizzabili a soluzioni riutilizzabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti con le Procedure di valutazione e selezione.

Per maggiori informazioni

Potete consultare il regolamento: https://www.conai.org/?attachment_id=26090 .

Oppure potete scrivere a: ecotoolconai@conai.org

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