UE: rilasciata la proposta di regolamento su ecodesign, prodotti edilizia e tessili
Con una proposta rilasciata lo scorso 22 Marzo, la Commissione Europea avanza nel processo di revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, proponendo un nuovo sull’ecodesign sostenibile dei prodotti e la Strategia sui prodotti tessili, con l’obiettivo di ottenere un recupero totale come materia di tali rifiuti, da qui ai prossimi 8 anni.
Il contesto
Il passato
L’attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE vanta una lunga esperienza nel fornire vantaggi alle imprese, ai consumatori e all’ambiente.
Nel solo 2021, l’impatto delle attuali misure di progettazione ecocompatibile, che coprono 31 gruppi di prodotti, ha consentito di risparmiare 120 miliardi di EUR di spesa energetica per i consumatori dell’UE e ha portato a una riduzione del consumo energetico annuo del 10% per i prodotti in questione.
Prodotti più ecosostenibili e circolari
La proposta di un nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili, pubblicata il 30 marzo 2022, è la pietra angolare dell’approccio della Commissione a prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale e circolari. La proposta si basa sull’attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che attualmente riguarda solo i prodotti legati all’energia.
La proposta stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per specifici gruppi di prodotti al fine di migliorarne significativamente la circolarità, le prestazioni energetiche e altri aspetti della sostenibilità ambientale. Consentirà di definire requisiti di prestazione e di informazione per quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell’UE (con alcune eccezioni degne di nota, come alimenti e mangimi, come definiti nel regolamento CE/178/2002). Per i gruppi di prodotti che condividono sufficienti caratteristiche comuni, il quadro consentirà anche di stabilire regole orizzontali.
Gli obiettivi
La Commissione intende raggiungere due obiettivi primari, mediante la proposta di Regolamento:
- ridurre il ciclo di vita negativo ambientale dell’impatto dei prodotti;
- migliorare il funzionamento del mercato interno.
Ovvero:
- aumentare l’offerta e la domanda di beni sostenibili;
- realizzare prodotti sostenibili;
- produzione e garantire condizioni di parità per i prodotti venduti sul mercato interno.
Questo perché si ravvisa l’eccessiva presenza, nel mercato interno, di prodotti che generano inutili effetti negativi sull’ambiente.
Le basi della proposta muovono dalle seguenti considerazioni:
- i prodotti svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini dell’UE;
- il numero, la gamma e la varietà dei prodotti che ci vengono offerti sono in costante aumento;
- è aumentata anche la nostra dipendenza da loro: dai prodotti ICT che ci ha tenuti in contatto durante l’emergenza COVID-19, ai mobili e agli elettrodomestici che ci aiutano gestiamo quotidianamente le nostre case.
La libera circolazione dei prodotti è essenziale per garantire il funzionamento del mercato interno, che resta la base per le imprese dell’UE competitività e per la scelta dei consumatori.
Applicando l’approccio Ecodesign a una gamma molto ampia di prodotti e consentendogli di impostare a vasta gamma di requisiti di prodotto mirati, la UE vuol risolvere la questione degli impatti ambientali dannosi dei prodotti.
Stabilisce quindi un quadro per la definizione requisiti di progettazione ecocompatibile basati sugli aspetti di sostenibilità e circolarità elencati nel Piano d’azione per l’economia circolare, come la durabilità del prodotto, la riutilizzabilità, l’aggiornabilità e riparabilità, presenza di sostanze preoccupanti nei prodotti, energia e risorsa del prodotto efficienza, contenuto riciclato dei prodotti, rigenerazione dei prodotti e riciclaggio di alta qualità, e per ridurre l’impronta di carbonio e ambientale dei prodotti.
Il quadro consentirà la definizione di un’ampia gamma di requisiti, tra cui su
- durabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità e riparabilità del prodotto
- presenza di sostanze che inibiscono la circolarità
- efficienza energetica e delle risorse
- contenuto riciclato
- rigenerazione e riciclaggio
- impronta di carbonio e ambientale
- requisiti in materia di informazioni, incluso un passaporto del prodotto digitale
Il nuovo “Digital Product Passport” fornirà informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Dovrebbe aiutare i consumatori e le imprese a compiere scelte informate al momento dell’acquisto dei prodotti, facilitare le riparazioni e il riciclaggio e migliorare la trasparenza sull’impatto del ciclo di vita dei prodotti sull’ambiente. Il passaporto del prodotto dovrebbe anche aiutare le autorità pubbliche a svolgere meglio controlli e controlli.
Entro il 2030, il nuovo quadro dei prodotti sostenibili può portare a 132 milioni di tep di risparmio di energia primaria, che corrispondono a circa 150 miliardi di metri cubi di gas naturale, quasi l’equivalente dell’importazione di gas russo da parte dell’UE.
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SNPA: aggiornate le linee guida sull’End of waste
In rampa di lancio un aggiornamento delle linee guida sull’end of waste, prodotte dal sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA). Un atto dovuto dalle novità normative introdotte sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), che prevedono un sistema di controlli ex post sugli impianti autorizzati “caso per caso” dalle Regioni o dalle Province, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, che avrà un importante ruolo di garanzia.
La modificazione del quadro normativo
Alla base della predisposizione della nuova documentazione, in pubblicazione da qui a breve, la mutazione del quadro normativo di riferimento, che ha indotto alla revisione delle suddette linee guida (n. 23/2020, approvate con delibera SNPA 6 febbraio 2020, per l’applicazione della disciplina end of waste), approvato con Delibera del Consiglio Nazionale SNPA n. 156 del 23 febbraio 2022.
La revisione tiene conto innanzitutto delle nuove norme fissate con il DL n. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”), con il quale si introduce, nell’iter autorizzativo, un parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra Arpa, dall’altro abroga la procedura secondo la quale è necessario un iter di valutazione degli esiti dell’attività di controllo da parte del Mite e dell’Autorità competente, cosi come le tempistiche di conclusione del procedimento di controllo e di invio degli esiti dell’attività ispettiva
Oltre a questo, come evidenziato da SNPA, in relazione agli effetti della L n. 128/2019, un considerevole numero di impianti di recupero ha visto sbloccarsi l’iter autorizzativo, per svolgere l’attività di recupero di rifiuti finalizzata all’ottenimento di end of waste[1].
La nuova norma consente adesso alle Autorità competenti di individuare, caso per caso, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle quattro condizioni individuate anche dalla norma comunitaria[2].
D’altro canto, la norma istituisce un sistema di controlli ex post sugli impianti autorizzati “caso per caso” attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (di seguito SNPA).
Tale nuova competenza, da una parte riconosce al sistema un importante ruolo di garanzia della corretta applicazione della norma, dall’altra rappresenta un impegno e una sfida per il SNPA, sia per il numero di controlli da effettuare e per risorse da impiegare su tutto il territorio nazionale, che per la complessità tecnica dei controlli stessi.
Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale previsti dalla norma, viene aggiornato il documento.
Supportare il sistema Agenziale nello svolgimento dei controlli
Il documento si pone come obiettivo quello di chiarire, da parte del Sistema Agenziale, in merito a quali debbano essere elementi e criteri per la realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero come materia dei rifiuti, al fine di consentirne la trasformazione in materie prime seconde, per dotarlo di un approccio condiviso ed omogeneo sia in fase istruttoria, nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni, che in fase di controllo.
Nella revisione viene ora considerato, in maniera olistica, l’insieme delle fasi riguardanti il processo di recupero sia per l’attività istruttoria che per quella di controllo partendo dagli elementi di valutazione dei rifiuti in entrata all’impianto, del processo di recupero/riciclaggio ed infine dei prodotti in uscita.
[1] Con il precedente intervento normativo di modifica dell’art. 184 ter (avvenuto con la legge 14 giugno 2019, n. 44 di conversione in legge del Dl 32/2019, cd. “Sblocca cantieri”), se da un lato si erano manifestate talune semplificazioni, dall’altro, modificando il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) a tale articolo, aveva subordinato il rilascio delle autorizzazioni al rispetto dei criteri indicati nei decreti ministeriali relativi al recupero dei rifiuti in procedura semplificata (DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005), ovvero riconducendo il set normativo a quello del passato, con tutto quello che può conseguire in termini di approvazione dell’autorizzazione all’impianto.
[2] La normativa interna ha anticipato il recepimento c.d. “circular economy package”.
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