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MASE: al via il Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 27 Maggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha varato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Cosa va a disciplinare il Regolamento

Il nuovo regolamento sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

I target perseguiti

Con il Fono si intende realizzare, nel biennio 2024-2025, almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti. Esso verrà gestito, sotto il profilo operativo, dal Gestore dei Servizi Energetici.

Il contenuto

Il Regolamento disciplina:

  1. i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell’impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti,
  2. nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione.
  3. le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Le dichiarazioni

“Con il regolamento – spiega il ministro Gilberto Pichetto – possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti e sostiene, allo stesso tempo, lo sviluppo di impianti rinnovabili: un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

MASE: pubblicato il decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

L’entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore lo scoro 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.

Le  CER

Si tratta di un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. 

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le regole operative del Decreto

Il DM prevede che, entro i successivi trenta giorni, saranno approvate dal MASE, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici. Queste dovranno disciplinare:

  • modalità;
  • tempistiche,

di riconoscimento degli incentivi.

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il ruolo del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) viene qualificato come soggetto gestore della misura.

Mediante opportuni portali, potrà essere presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il GSE, inoltre:

  • renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative;
  • canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER;
  • lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo, in raccordo con il MASE.

A proposito dell’ultimo punto, il primo “step” è già online e consiste in alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Le dichiarazioni

“Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

Per maggiori informazioni

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunita%CC%80%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ_1.pdf

Comunità energetiche rinnovabili: il MASE ha annunciato una nuova linea di finanziamento

Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato l’approvazione della proposta italiana con gli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili.

Il plafond per le comunità energetiche rinnovabili (CER)

La proposta può contare un su un budget complessivo pari a 5,7 miliardi di euro. Annunciata dal Ministero (ed anche dalla UE, vedi al termine del post), viene così approvata una proposta dell’Italia relativa alla possibilità di fornire, suddetti incentivi, alle Comunità energetiche rinnovabili.

Le caratteristiche

La nota della Commissione fornisce chiarimenti sul contenuto del futuro DM.

Le categorie di agevolazioni

Innanzitutto, vengono confermate le due misure contenute nella bozza di Dm di febbraio 2023, con riferimento a:

  • tariffa incentivante per 20 anni sull’elettricità consumata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile (per cui sono stanziati 3,5 miliardi di euro da un prelievo sulla bolletta) e
  • contributo a fondo perduto al 40%, per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente, in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Cumulabilità della tariffa incentivante

Essa può essere cumulata con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021 (Recovery Fund).

Perimetro soggettivo

Possono accedere agli incentivi i soggetti che sviluppano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 MW.

Il soggetto gestore della misura è il Gse, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare. 2

Tariffa incentivante

La composizione della tariffa incentivante, rimasta invariata rispetto alla bozza di decreto del febbraio scorso, prevede una parte fissa e una variabile.

La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia (prezzo zonale, Pz)[1].

È inoltre prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti nelle regioni di Centro e Nord Italia.

In caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia si segnala, l’esclusione delle imprese dalla distribuzione dei benefici economici di cui beneficeranno i membri o soci delle Cer – diversi dalle imprese – e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

La procedura di accesso

La procedura contempla una domanda da presentare al GSE entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

La presentazione del ministero non chiarisce se effettivamente, come si ritiene, gli impianti incentivabili sono quelli entrati in funzione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 199/2021.

Per quel che riguarda il contributo PNRR del 40% a fondo perduto, invece le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso e l’avvio dei lavori successivo alla stessa.

Necessario poi il possesso del titolo abilitativo e del preventivo di connessione alla rete, ove previsti.

Confermati il riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 e l’entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Spese ammissibili e massimali di investimento PNRR

Spese ammissibili

Innanzitutto, viene ridotto il contributo per le spese di progettazione e fattibilità. Al contrario di quanto avvenuto in passato, possono essere finanziabili fino al 10% dell’importo ammesso a finanziamento, le seguenti spese:

  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Massimali di investimento previsti dal PNRR

Quanto ai limiti del costo di investimento massimo per il contributo al 40%, sono:

  1. 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  2. 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  3. 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  4. 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

I prossimi passaggi

Ora il MASE dovrà emanare un apposito decreto, atto a definire entità e limiti degli incentivi e gli impianti ammissibili alle comunità energetiche, a seguito della consultazione chiusa a dicembre 2022, è uno dei pochi elementi che mancano per completare la normativa sull’autoconsumo collettivo.

Maggiori informazioni

Sulla nota prodotta dalla UE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5787


[1] La remunerazione, quindi, aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo zonale.

UE: stanziati circa 2 miliardi di euro per lo sviluppo del nostro agrivoltaico

Con l’approvazione di un regime di sostegno ad hoc per il nostro Paese, la Comunità europea offre un importante stanziamento a favore degli imprenditori agricoli che intendono investire in questa attività.

Lo stanziamento della Comunità europea

È stato deciso dalla Commissione europea uno stanziamento pari a 1,7miliardi di euro a favore dei produttori agricoli italiani per opportuni progetti relativi alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, da pagare in occasione della fase operativa degli stessi, per un periodo di 20 anni[1]. In particolare, essi dovranno consentire l’utilizzo simultaneo dei terreni sia per la produzione di energia fotovoltaica attraverso l’installazione di pannelli solari sia per lo svolgimento di attività agricole.

L’entità del plafond

In particolare, il plafond consiste in sovvenzioni agli investimenti per un totale di 1,1 miliardi di euro che coprono fino al 40% dei costi di investimento e tariffe incentivanti per 560 milioni di euro da pagare durante la fase operativa dei progetti, per un periodo di 20 anni. 

Durata

Il regime sostiene la costruzione e la gestione in Italia di nuovi impianti agrivoltaici per una capacità totale di 1,04 GW e una produzione di energia elettrica di almeno 1.300 GWh/anno, ed è destinato a durare fino al 31 dicembre 2024.

Qualificazione come aiuti di Stato

Qualora le sovvenzioni si configurino come aiuti di Stato, anche se previsti dal PNRR, dovranno essere notificati alla Commissione per l’approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per la categoria in materia di aiuti di Stato.

In tal caso, la Commissione andrà a valutare, in via prioritaria, i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei PNRR nel contesto del dispositivo RRF per la cui rapida attuazione ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo RRF siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati.


[1] In particolare, la Commissione ha constatato che: a) il regime agevola lo sviluppo di un’attività economica, in particolare la produzione di energia elettrica rinnovabile da impianti agrivoltaici; b) la misura è necessaria e adeguata affinché l’Italia consegua gli obiettivi ambientali europei e nazionali. Inoltre, è proporzionata in quanto l’aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti. Sono inoltre previste le necessarie misure di salvaguardia, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione dell’aiuto e un meccanismo di recupero in caso di aumenti dei prezzi dell’energia; c) la misura ha un effetto di incentivazione, in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti pertinenti senza l’aiuto.

Decreto “Asset”: limitato il veto delle Soprintendenze sugli impianti a rinnovabili

Con il Decreto “Asset”, il nostro Governo interviene in vari settori economici, dal settore pubblico dei trasporti aerei, fino alla negazione dell’intervento della Sopraintendenza nella procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante impianti di produzione di energia a partire da rinnovabili.

Che cos’è il Decreto “Asset”

Non si tratta di un atto legislativo che riguarda il servizio pubblico offerto dai Taxi, per cui, nel nostro Paese, stiamo assistendo a numerose contestazioni delle sigle sindacali di riferimento. Infatti, interessa vari settori economici, tra i quali anche

Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 10 ottobre 2023, con la conversione nella L. n. 136 del 9 ottobre 2023 del DL n. 104 del 10 agosto scorso. Esso reca “disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

Le misure previste

Non solo le misure previste affinché il nostro Paese si doti, a livello aggregato, di un numero maggiore di licenze per i taxi[1]:

  • viene disposta un’imposta straordinaria sui margini di interesse  delle banche operanti nel territorio dello Stato, ed in particolare, si prevede un’aliquota del 40 per cento e la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024; si prevede che AGCM vigili sulla puntuale osservanza del divieto, riferendo direttamente, e con cadenza annuale, nei confronti del Parlamento con apposita relazione, anche mediante accertamenti a campione;
  • il termine, per avvalersi della detrazione al 110 per cento, viene posticipato al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) e riguarda gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
  • viene assegnato, all’AGCM, il compito di avviare le proprie istruttorie nel settore trasporti aerea, ed in particolare qualora si manifestino condotte restrittive della concorrenza o dell’abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale (v. caso Ryanair)[2].

Interventi sull’iter autorizzativo riguardante gli impianti alimentati a FER

In tema ambiente, l’intervento del Governo con il DL “Asset”, attiene un pacchetto di prescrizioni che riguardano la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili.

Con il Decreto, infatti non è ora piu’ possibile interrompere la costruzione di un impianto a fonti rinnovabili che ha già ottenuto la valutazione di impatto ambientale.

In tal senso viene previsto che gli impianti, già provvisti di una valutazione di impatto ambientale (VIA), non potranno essere bloccati da una nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 12-ter).

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è uno strumento stabilito dal codice dei beni culturali (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), che in sostanza permette alla Soprintendenza competente di fermare la costruzione di un impianto a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di tutelare il paesaggio o i beni archeologici in una determinata area.


[1] Questo dovrà essere attuato mediante l’incremento del numero degli Enti locali destinatari, al fine di avere una copertura geografica maggiore ed avere un servizio più efficiente ed adeguato. Si interviene, andando a distinguere, innanzitutto, tra i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporti, circa il numero delle licenze. Inoltre, viene ammessa la possibilità di rilasciare, da parte degli Enti locali, in via sperimentale, licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Infine, per capoluoghi di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario.

[2] AGCM può verificare l’accertamento delle fattispecie vietate dalla L. n. 287/1990. Si prescrive inoltre esplicito divieto di porre in essere condotte lesive della concorrenza mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l’ampliamento dei compiti dell’AGCM, si prevede il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

Direttiva RED III in rampa di lancio

La direttiva RED III è stata aggiornata. Si tratta di un importante passaggio verso l’indipendenza energetica dell’Unione europea, con numerose prescrizioni che interessano il rilancio e l’ulteriore sviluppo della produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Le principali novità.

L’intervento del Consiglio della UE

Il Consiglio della UE ha recepito il testo della Direttiva sulle energie rinnovabili (c.d. “RED III”) lo scorso lunedì 9 ottobre.

Questa revisione legislativa fa parte del pacchetto “Pronti per il 55% – Fit for 55”, che adatta la legislazione UE esistente in materia di clima ed energia per raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 (REDIII).

Tali obiettivi sono stati ulteriormente innalzati nell’ambito del pacchetto REPowerEU, volto a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia in seguito alla guerra contro l’Ucraina.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde alle aspettative dei cittadini espresse nelle varie proposte effettuate, e delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa volte ad accelerare la transizione verde dell’UE, in particolare attraverso: l’aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili; la riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas attraverso progetti di efficienza energetica e l’espansione dell’offerta di energia pulita e rinnovabile; il miglioramento della qualità e dell’interconnettività dell’infrastruttura elettrica; l’investimento in tecnologie per la produzione di energia rinnovabile, come la produzione e l’uso efficienti dell’idrogeno verde; e l’esplorazione di nuove fonti di energia ecocompatibili e di nuovi metodi di stoccaggio.

L’iter

Dopo il trilogo con le altre istituzioni comunitarie coinvolte, e la relativa confermata del Parlamento vengono ora fissati obiettivi specifici per il settore dei trasporti, degli edifici e dell’industria.

La legislazione è stata approvata con 470 voti favorevoli, 120 contrari e 40 astensioni.

I principali punti di riforma

Gli obiettivi della UE sono ambiziosi: l’Europa dovrà salire al 42,5% dei consumi dell’UE entro il 2030 da energie rinnovabili, e dovrà ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia dalla Russia. Sono previsti:

  • Procedure di approvazione più rapide per i nuovi impianti, ed in particolare sono contemplate talune zone geografiche di
  • Ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia dalla Russia

Con la Direttiva, che dovrà essere recepita dai Membri della UE:

  • viene prevista la facoltà, a favore di questi, di rilasciare garanzie di origine ai produttori.
  • viene prevista la possibilità, al verificarsi di talune condizioni, di procedure autorizzative accelerate a seconda della zona geografica;

Si precisa che lo snellimento delle procedure riguarda le concessioni di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti.

In particolare, in merito alle zone “accelerate”, le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento per le energie rinnovabili”.

Al di fuori di queste zone, la procedura non potrà superare i 24 mesi.

Nel settore dei trasporti, la diffusione delle rinnovabili dovrebbe portare a una riduzione del 14,5% delle emissioni di gas serra entro il 2030, grazie a una quota maggiore di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili di origine non biologica, come l’idrogeno.

I deputati hanno anche chiesto agli Stati membri di fissare un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri. Infine, le nuove misure vanno a sostegno dell’uso della biomassa, ma garantendo che l’UE non sovvenzioni tecnologie non sostenibili. Infatti, la raccolta di biomassa dovrà essere effettuata in modo da evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.

ARERA: al via la consultazione sui costi efficienti della raccolta differenziata

Con un Documento, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente (ARERA) avvia un ulteriore consultazione riguardante la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

La consultazione

Obiettivo

L’obiettivo Il documento 214/2023/R/Rif predisposto da ARERA prosegue il cammino iniziato già dal 2021 e proseguito nel 2022 volto a definire la posizione dell’Authority sulla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

L’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nei servizi regolati, anche definendo un sistema tariffario che armonizzi “gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”, nonché – nell’ambito della specifica competenza in materia di rifiuti urbani – “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”.

Le problematiche affrontate

Nel quadro delle finalità sopra richiamate, si inseriscono le recenti attribuzioni in ordine alle determinazioni dei costi efficienti della raccolta differenziata, nonché alla definizione degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, per le quali l’Autorità ha avviato i relativi procedimenti, rispettivamente, con le deliberazioni 364/2021/R/RIF e 413/2022/R/RIF.

Il nuovo articolo 222 del TUA: la determinazione dei costi efficienti attribuita ad ARERA

In dettaglio, il decreto legislativo 116/20 ha determinato una riformulazione dell’articolo 222 (“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”) del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo:

“1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…). 2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.

La Legge annuale per la concorrenza 2021: attribuzione delle competenze sul punto all’Autorità

Alle previsioni sopra richiamate si affiancano quelle dell’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che integrando l’articolo 202 del TUA (in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al comma 1-bis ha assegnato all’Autorità il compito di “defini[re] (…) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.

La partecipazione dell’Autorità all’organismo di vigilanza dei Consorzi

A completamento del quadro delle attribuzioni appena delineato giova ricordare che il decreto legge 144/22, introducendo il comma 4-bis all’articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06, ha previsto la partecipazione dell’Autorità all’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica allo scopo “di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia” di tali sistemi.

Termine della consultazione

I contributi possono essere inviati o compilando il modulo sul sito di Arera o via posta certificata entro il 15 giugno 2023.

Transizione energetica, notevoli le distanze per IRENA 

Servono 35 trilioni di dollari: è questa la stima realizzata da IRENA per realizzare la transizione energetica. E’ urgente una decisa crescita dell’entità di energia prodotta da fonti rinnovabile. Questo quanto emerge dal piu’ recente report prodotto dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili.

Che cos’è IRENA

L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency), conosciuta anche con l’acronimo IRENA, è un’organizzazione internazionale finalizzata ad incoraggiare l’adozione e l’utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. L’organizzazione è stata fondata il 26 gennaio 2009 a Bonn in Germania, il suo Statuto ha ottenuto fin dall’inizio la firma di settantacinque Stati.

Piu’ investimenti

IRENA sottolinea, nel suo recente outlook trimestrale, che si rendono necessari maggiori investimenti e politiche mirate per compiere la transizione energetica.

È la mancanza di progressi nelle politiche e negli investimenti che preoccupa l’osservatorio dell’IRENA. L’entità del cambiamento è ben al di sotto del target 1,5°C. Per mantenere queste aspettative, le energie rinnovabili devono crescere di circa 10.000 GW nel 2030, mantenendo una media di circa 1.000 GW all’anno.

Entro il 2030, anche gli investimenti necessari dovrebbero ammontare a circa 35 trilioni di dollari, dando priorità a efficienza energetica, elettrificazione tramite le rinnovabili, espansione della rete e flessibilità dei servizi.

Ad oggi, circa il 41% degli investimenti rimane destinato ai combustibili fossili. Secondo quanto espresso dall’agenzia internazionale per le energie rinnovabili, circa 1000 miliardi di dollari di questi investimenti in combustibili fossili dovranno essere reindirizzati verso tecnologie e infrastrutture di transizione per mantenere l’obiettivo di 1,5°C a portata di mano.

“La posta in gioco non potrebbe essere più alta” ha dichiarato Francesco La Camera, direttore generale di IRENA, “Una trasformazione profonda e sistemica del sistema energetico globale deve avvenire in meno di 30 anni, con un nuovo approccio per accelerare la transizione energetica.”.

Riferimenti