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MASE: aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. Vediamo quali sono e quali RAEE vengono inclusi ora nel raggruppamento.

Sistema RAEE: cosa sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e come funziona il sistema

Cosa sono i RAEE?

I RAEE, acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.

Come funziona il sistema?

Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese.

Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro:

  • Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.
  • Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.

I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.

I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.

Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:

  • gli installatori di sorgenti luminose;
  • i grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.

Anche i Sistemi Collettivi possono costituire propri centri di raccolta, denominati centri di raccolta privati.

Aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

La necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del DM 185/2007 deriva dalle modifiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del decreto 185.

I nuovi raggruppamenti

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi                                                        

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di seguito elencate:                                              

1.1 Frigoriferi;                                            

1.2 congelatori;                                            

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;                                                      

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;     

1.5 radiatori a olio;                                      

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua;                                   

4.2 asciugatrici

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

4.1 Lavatrici;                                              

4.3 lavastoviglie;                                          

4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;                                     

4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                           

Raggruppamento 3 – TV e Monitor                                   

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                  

2.1 Schermi;                                                

2.2 televisori;                                             

2.3 cornici digitali LCD;                                   

2.4 monitor;                                                 

2.5 laptop, notebook;                                       

Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:                                                 

4.5 lampadari;                                               

4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne         installati nelle chiese);                                                    

4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;            

4.7 mainframe;                                              

4.6 grandi stampanti;                                       

4.9 grandi copiatrici;                                      

4.10 grandi macchine a gettoni;                             

4.11 grandi dispositivi medici;                             

4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;       

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;                                          

5.1 aspirapolvere;                                          

5.2 scope meccaniche;                                       

5.3 macchine per cucire;                                    

5.4 lampadari;                                               

5.5 forni a microonde;                                      

5.6 ventilatori elettrici;                                  

5.7 ferri da stiro;                                         

5.8 tostapane;                                               

5.9 coltelli elettrici;                                     

5.10 bollitori elettrici;                                   

5.11 sveglie e orologi;                                     

5.12 rasoi elettrici;                                        

5.13 bilance;                                               

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;                                                      

5.15 calcolatrici;                                           

5.16 apparecchi radio;                                      

5.17 videocamere, videoregistratori;                        

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini                              

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;                   

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;             

5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli           dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;                                                  

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;                                                    

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;                                                  

6.1 telefoni cellulari;                                     

6.2 navigatori satellitari (GPS);                           

6.3 calcolatrici tascabili;                                 

6.4 router;                                                 

6.5 PC;                                                     

6.6 stampanti;                                              

6.7 telefoni;                                               

altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                                       

Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                 

4.14 pannelli fotovoltaici                                  

Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose                              

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:    

3.1 Tubi fluorescenti;                                      

3.2 lampade fluorescenti compatte;                          

3.3 lampade fluorescenti;                                    

3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;     

3.5 LED.                                  

Revisione del codice degli appalti: Confindustria Cisambiente in audizione

Confindustria Cisambiente è stata audita, lo scorso 2 Febbraio 2023, presso le Commissioni Ambiente di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, nell’ambito del ciclo di audizioni dedicato alla revisione del codice degli appalti.

Il tema

La scorsa settimana sono state attenzionate, dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per la parte di propria competenza, le prescrizioni contenute nell’atto legislativo che andrà ad intervenire sul c.d. “Codice degli Appalti” (“Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78)”.

Le osservazioni di Confindustria Cisambiente

A tal proposito Confindustria Cisambiente, l’associazione che in Italia tutela gli interessi delle Aziende operative nel settore ambientale, ha rilevato che, in merito alla possibilità di affidamento di servizi sulla base delle regole fissate dal Codice dei contratti pubblici mediante gare ad evidenza pubblica, questo sia particolarmente complesso e difficoltoso qualora lo schema di revisione fosse conservato tal quale.

Secondo l’impianto normativo previsto sul punto (unicamente quello comunitario, dopo l’abrogazione di un atto normativo interno relativo alle forme di gestione), l’affidamento avviene senza gara (“in house”), qualora sia riscontrata l’assenza di un mercato. 

Cisambiente ha denunciato l’assenza di una normativa che consenta di valutare compiutamente, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, l’assenza di un mercato concorrenziale, tale da prediligere l’affidamento in house. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, a sottolineare come le prescrizioni contenute, vadano opportunamente definite, e particolare quelle relative al “Principio dell’accesso al mercato” (art. 3)[1] (per cui si ritiene necessario specificare al meglio le modalità di attuazione del principio di imparzialità, tale da giustificare un maggiore ricorso al mercato, come da noi auspicato, che garantisca i maggiori benefici non solo per il privato (utenza del servizio), ma anche per il pubblico (stazione appaltante)), e quella relativa all’articolo 9 (“Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”[2]) (per cui si ritiene necessario specificare al meglio le modalità attraverso le quali è possibile attuare il principio in parola, alla luce delle recenti circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, con riferimento all’aumento indesiderato dei costi dovuti all’aumento dei costi unitari di erogazione/produzione dei servizi di igiene urbana/trattamento presso gli impianti, che l’autorità di regolamentazione competente ha saputo disciplinare solamente in parte.

Le osservazioni di Confindustria

Lunedì 31 Gennaio si è tenuta lunedì presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l’audizione di Confindustria in relazione al D.lgs. recante il Codice dei Contratti Pubblici (CCP).   Al riguardo è stato valutato positivamente l’intento del Legislatore di adeguare la disciplina dei contratti pubblici alla normativa europea, conferendo organicità e sistematicità ad un impianto deteriorato dai numerosi interventi di modifica sopraggiunti negli anni. Utile in tal senso anche la scelta di far precedere gli istituti del nuovo Codice da un quadro di principi che dovrebbero indirizzarne l’applicazione.

Al netto di ciò, sono state numerose e puntuali le osservazioni e gli spunti forniti per un miglioramento del testo di legge, a partire dalla proposta di rinviare di 12 mesi l’entrata in vigore del nuovo Codice per evitare shock regolatori in una fase particolarmente delicata per l’equilibrio economico del Paese e per il buon esito del PNRR.

Margini di miglioramento sono stati evidenziati, sostenendo, tra le altre:

  • l’abbassamento delle soglie per l’affidamento diretto di servizi e forniture (che il nuovo codice fissa a 140mila euro);
  • l’individuazione di meccanismi di revisione dei prezzi più idonei per le diverse tipologie di contratti;
  • una modifica dei criteri di aggiudicazione che non schiacci l’elemento qualitativo rispetto a quello del risparmio di spesa;
  • una revisione delle cause di esclusione che permetta di superare le criticità esistenti nella precedente disciplina.

Le dichiarazioni

Giovedì 2 Febbraio Confindustria Cisambiente è stata ricevuta in rappresentanza dell’industria ambientale in Audizione presso l’VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati per la revisione del Codice degli Appalti.

Stefano Sassone (Direttore Tecnico Confindustria Cisambiente) ha dichiarato: “Se fosse attuata così come la conosciamo ora, la riforma del Codice degli Appalti, andrebbe seriamente a compromettere il principio di libera concorrenza. Se, assieme a tale revisione, che noi riteniamo rivedibile in molti punti, uniamo anche la regolamentazione tariffaria, applicata agli impianti per il trattamento rifiuti che impone prezzi amministrati laddove gli stessi siano individuati come essenziali per ciclo di gestione, il risultato sarebbe la creazione di barriere insormontabili all’ingresso del mercato per le Aziende. Così facendo, qualsiasi iniziativa imprenditoriale privata viene spenta sul nascere, e gli Operatori del nostro settore sono fortemente scoraggiati ad investire nella realizzazione di nuove infrastrutture e realizzazione di servizi”.

Invece, nell’audizione svolta martedì 2 Febbraio, questa volta presso, il Direttore Tecnico ha dichiarato: “Riteniamo che una riforma del codice sia necessaria. Allo stato attuale, sulla base dei dati rilasciati dagli enti di settore, i tre quarti di tutti gli affidamenti pubblici avvengono senza pubblicità. A tale scopo è necessario altresì rispettare quanto richiesto dal Consiglio di Stato nei confronti della PA, procrastinando, almeno al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti”.


[1] Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

[2] 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

La strategia per l’economia circolare: il punto di vista di Confindustria Cisambiente

Il tema

Nel 2017 è stato pubblicato, a seguito di ampia consultazione, il documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico” con l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’economia circolare. A partire da questa annualità, il contesto di riferimento è mutato: è ormai evidente l’urgenza di intervenire per ridurre le emissioni e di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. A supporto della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, incentrata su ecoprogettazione ed ecoefficienza, si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”, supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. Il coinvolgimento degli Stakeholder viene finalizzato a stabilire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040.

Gli interventi

Ne parlano:

  • Alessandro Della Valle, Confindustria Cisambiente: Introduzione e responsabilità estesa del produttore 
  • Francesca Catenacci, Italspurghi: Il nuovo sistema informatico di tracciabilità RENTRI
  • Carlo Lusi, Sumus Italia: gli strumenti di incentivazione fiscale per il riciclo
  • Marcello Rosetti, Formula Ambiente: Promozione del diritto al riuso e alla riparazione;
  • Raphael Rossi, AAMS Livorno: la raccolta da superfici pubbliche ed il recepimento del circular economy package

Modera: Stefano Sassone, Confindustria Cisambiente

Quando e dove

Giovedì 28 ottobre 2021, ore 10.30, Sala Noce – Ecomondo 2021