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UE: al via il programma per innovazione 2023

La Commissione europea ha approvato il programma di lavoro 2023 rilasciato dal Consiglio europeo avente ad oggetto le attività di innovazione di impresa, consentendo ai potenziali beneficiare l’accesso ad un plafond pari ad oltre 1,6 miliardi di euro nel 2023 per gli innovatori rivoluzionari utile ad espandersi e creare nuovi mercati.

Il progetto

Con EIC Pathfinder si promuove una linea di finanziamento, pari a 343 milioni di euro, che interessa i gruppi di ricerca multidisciplinari per intraprendere ricerche visionarie con il potenziale per portare a scoperte tecnologiche. 

Le modalità di accesso ai finanziamenti

In particolare:

  • i gruppi di ricerca potranno richiedere sovvenzioni fino a 3 o 4 milioni di euro;
  • i bandi si apriranno il 7 dicembre (Pathfinder Open) e il 20 giugno (Pathfinder Challenges);
  • la maggior parte dei finanziamenti viene assegnata tramite bandi aperti senza priorità tematiche predefinite;
  • 163,5 milioni di euro sono stanziati per affrontare cinque sfide:
  1. raffreddamento pulito ed efficiente;
  2. digitalizzazione delle costruzioni;
  3. nutrizione di precisione;
  4. elettronica responsabile;
  5. energia solare nello spazio

Focus su alcuni bandi

EIC Transition

Il bando EIC Transition  (128,3 milioni di euro) verrà impiegato per  trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione.

Gli inviti si concentrano sui risultati generati dai progetti Pathfinder dell’EIC e dai progetti Proof of Concept del Consiglio europeo della ricerca, per far maturare le tecnologie e creare un business case per applicazioni specifiche. Applicare in qualsiasi momento (date limite: 12 aprile, 27 settembre).

In particolare, 60,5 milioni di euro vengono stanziati per affrontare tre sfide della transizione: micro-nano-biodispositivi, intelligenza ambientale, pettini di frequenza ottici su scala di chip

EIC Accelerator 

EIC Accelerator  (1,13 miliardi di euro) per le start-up e le PMI per sviluppare e ampliare le innovazioni ad alto impatto con il potenziale per creare nuovi mercati o perturbare quelli esistenti.

Tutti i progetti del Consiglio europeo per l’innovazione hanno accesso ai  servizi di accelerazione aziendale , che forniscono coach, mentori e competenze, opportunità di collaborazione con aziende, investitori e altri, e una serie di altri servizi ed eventi.

Le novità del programma

Le novità introdotte nel programma della Comunità vengono costituite da una serie di otto sfide per start-up e PMI per diventare leader globali in aree tecnologiche strategiche, con un budget per sovvenzioni e investimenti di 525 milioni di euro.

In particolare, viene attuato un nuovo schema per aumentare il flusso di talenti innovativi nelle start-up deep tech attraverso stage di ricercatori promettenti.

Verrà offerto un maggiore sostegno alle donne innovatrici , collegando l’EIC Accelerator alle aziende sostenute dall’iniziativa Women TechEU.

Verrò attuato una forma di supporto per testare le innovazioni EIC tra committenti pubblici e privati.

Verranno realizzate ulteriori collaborazioni con l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) , attraverso l’apertura di servizi di accelerazione aziendale e il lancio di un premio congiunto EIC-EIT per le donne innovatrici.

Sostegno alle priorità dell’UE

Il programma di lavoro EIC 2023 definisce una serie aggiornata di “sfide EIC”. Oltre mezzo miliardo di euro è messo a disposizione delle start-up per sviluppare tecnologie future che contribuiranno agli obiettivi dell’UE di accelerare l’introduzione delle energie rinnovabili, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la sicurezza delle catene di approvvigionamento alimentare, nonché costruzioni rispettose dell’ambiente. Le sfide sosterranno direttamente obiettivi politici dell’UE come REPowerEU , Chips Act , New European Bauhaus , sicurezza alimentare e missioni dell’UE in Horizon Europe .

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Responsabilità sul FIR: il rapporto tra produttore e trasportatore

 

Con una ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Come viene attribuita e quali sono le responsabilità di produttore e trasportatore.

Che cos’è il formulario dell’identificazione dei rifiuti

Con una ordinanza del 14 aprile 2022, la n. 12208, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sui dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti. Prima di analizzare la prescrizione, vediamo di cosa si tratta quando si parla di Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR).

Si tratta di un documento che deve accompagnare, in ogni momento, il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, e dal quale devono risultare almeno i dati sotto indicati.

  • Nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e/o detentore
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto
  • Impianto di destinazione
  • Data e percorso di instradamento
  • Nome ed indirizzo del destinatario

In realtà, con la Circolare Ambiente/industria n. 812/98, al c. 1, lett. k) viene specificato che “il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte”.

Con il recepimento del circular economy package, il Formulario di Identificazione Rifiuti (“FIR”) cambia l’insieme dei soggetti obbligati alla sua compilazione.

Sotto il profilo formale, esso deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore, che, in tal modo, attesta la ricezione dei rifiuti, numerato, vidimato, e conservato, sempre con il Recepimento, per 3 anni (anziché 5 come avveniva in passato)

Circa tali copie, a seguito dell’avvio dell’attività di raccolta, ovvero della movimentazione:

  • 1 copia: rimane presso il produttore/detentore;
  • le altre 3: sono acquisite dal Trasportatore, sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti;
  • circa queste ultime 2 copie acquisite dal trasportatore: una resta nella disponibilità dello stesso trasportatore, e viene inviata dal trasportatore al produttore, entro tre mesi successivi dalla data del conferimento, che diventano sei mesi nel caso di spedizione transfrontaliere (art. 138, c.3, TUA).

Oltre a garantire il controllo della movimentazione di rifiuti, il formulario assolve alla delicata funzione di esentare produttore e/o detentore dei rifiuti della  responsabilità per il corretto recupero smaltimento degli stessi, che avviene nei casi sotto indicati (art. 138, c.3, TUA).

Essa è Immediata, in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;

Essa avviene nel caso di ricezione quarta copia del formulario, firmata dal destinatario finale, entro 3 mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore (6 mesi, nel caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti viene sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

In merito, essa viene attestata dalla firma dei soggetti primariamente coinvolti, produttore e trasportatore, da iscrivere in casella 9 del FIR: in essa vanno riportate le firme del produttore-detentore e del trasportatore.  Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e se ne assume la relativa responsabilità, ovvero delle informazioni riportate nei formulari.

Come viene attribuita la responsabilità

La sentenza della corte di cassazione nr. 12208/2022, affronta il tema della responsabilità sui dati inseriti e sulla pratica/possibilità (che, vedremo, essere scorretta) di affidare la compilazione del documento al Trasportatore, ed in generale di un soggetto non titolato.


L’ordinanza prescrive che “al trasportatore non può essere delegato un obbligo proprio del produttore dei rifiuti come la firma del FIR” in quanto la firma del produttore sul formulario adempie a due funzioni fondamentali:

  • garantire la completa tracciabilità dell’attività di gestione del rifiuto;
  • assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione.

Il produttore del rifiuto, nelle vesti del rappresentante legale dell’impresa, può invece debitamente delegare un altro soggetto all’espletamento di mansioni come quelle relative alla gestione del rifiuto. Questo può avvenire, però, solo in un contesto organizzativo aziendale, nel quale si individua un soggetto idoneo (interno od esterno all’azienda – consulente), gli si attribuiscono i necessari poteri, di autonomia e di spesa e le conseguenziali responsabilità.   

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MIMIT: sono partiti il 2 novembre scorso i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha varato un nuovo set di incentivi per l’acquisto auto non inquinanti. Beneficiari, in particolare, soggetti con con reddito Isee inferiore a 30 mila euro, per cui sono stati incrementati i contributi fino a 7.500 euro.

L’incentivo

L’incentivo è stato reso disponibile sulla piattaforma “Ecobonus”, dal 2 novembre 2022, sulla quale potranno essere effettuate le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2[1].


Le novità introdotte per il nuovo set


In particolare, si riportano quelle che sono le novità introdotte.

Come sopra anticipato, riguardano innanzitutto i cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Tale fascia di contribuenti potranno, per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.


In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati, in base all’entità del contributo:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
  • Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:
  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

La normativa di riferimento

In particolare, per quanto attiene la normativa di riferimento sul punto per l’anno in corso, si ricorda, in particolare, la Circolare 19 ottobre 2022, recante le indicazioni operative[2], ed i seguenti allegati:

Allegato A (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo

Allegato B (docx): Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà

Allegato C (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Inoltre:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 – art. 1, comma. 1, lettera b), numeri 1) e 2), di modifica del DPCM 6 aprile 2022, attuativo del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” 

Legge di conversione Decreto Semplificazioni – Legge 4 agosto 2022, n. 122 art. 40 bis

Legge di conversione del Decreto Trasporti Ter – LEGGE 5 agosto 2022, n. 108, art. 7 quinquies comma 6

Decreto Semplificazioni – DL 21 giugno 2022, n. 73 art. 40

Circolare 16 maggio 2022 – Informazioni operative

Allegato 1 (docx) – Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi

Allegato 2 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali e con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi

Allegato 3 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (DM del 18.04.2005)

Allegato 4 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti (Ecobonus)

Decreto Legge 1 marzo 2022, N. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Art. 22


[1] Come previsto dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/04/22A05633/sg#:~:text=Per%20l’anno%202022%2C%20il,ISEE)%20inferiore%20a%20euro%2030.000.

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RENTRI: in arrivo l’approvazione dello schema di Decreto

Il MITE, dopo aver rilasciato una prima bozza relativa al decreto sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sta per trasmettere alla Commissione europea lo schema di decreto sul RENTRI, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, destinato a sostituire il SISTRI. Prevista la conversione per il 2023.

Che cos’è il RENTRI

Si tratta del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, basato sull’accumulo dei dati relativi a diverse categorie di informazione relative ai soggetti obbligati ad iscriversi ad esso,

Con esso il MITE  intende definire un nuovo sistema di tracciabilità, per superare le criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori.

Il Dicastero, con l’abrogazione del SISTRI (i.e.: il vecchio sistema) avvenuta nel Dicembre del 2018, ha avviato un percorso finalizzato a rendere il sistema di tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso.

Viene stimato dal MITE che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, in attuazione delle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851, che, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”.

Le indicazioni fornite dal Dicastero

Lo stesso MITE, con un DM del 19 settembre 2022, il n. 342, con il quale vengono fissate le scadenze relative all’adozione di quelle riforme inquadrate dalla Strategia nazionale per l’economia circolare (Dm 24 giugno 2022, n. 259).

Proprio con tale documento, viene prevista la trasmissione dello schema di decreto ministeriale che definisce la disciplina del Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) entro il 30 settembre 2022 al Consiglio di Stato e alla Commissione europea.

Invece, il Decreto vero e proprio, è previsto in uscita per il primo trimestre 2023.

Tra gli altri impegni l’individuazione nel secondo trimestre 2023 dei sussidi dannosi all’ambiente che ostacolano l’implementazione della Strategia nazionale per l’economia circolare definendo interventi normativi per la loro eliminazione.

Il Mite si impegna a definire schemi di decreto per l’istituzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore (Epr) per filiere strategiche “circolari”: tessile (entro fine 2022) e plastiche non imballaggio (nel quarto trimestre 2022).

Sempre entro fine 2022 è prevista l’adozione del regolamento ex articolo 214-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006 sulla autorizzazione semplificata alla preparazione per il riutilizzo.

Alcuni impegni indicati nel cronoprogramma sono già stati realizzati: l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei sistemi autonomi degli imballaggi (articolo 22, DI 144/2022 – “Aiuti ter”) e la modifica (fatta dalla legge 118/2022) all’articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006 eliminando i 5 anni di durata per la scelta pubblico/privato per la gestione dei rifiuti ex assimilati agli urbani (ora il termine è 2 anni).

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Approvato il DDL “SalvaMare”

Dopo un tortuoso iter, al termine dell’esame in quarta lettura in sede redigente, presso la Commissione Ambiente del Senato è stata approvata, all’unanimità e in via definitiva, la c.d “legge SalvaMare”, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.

Le obiezioni all’atto

Si tratta di un risultato frutto di percorso molto lungo, iniziato quattro anni orsono.

Gli ostacoli sono stati molteplici, ad iniziare dall’impiego dell’aggettivo “monouso” in accompagnamento al termine “plastiche”, che doveva interessare non solo quest’ultimo materiale, ma anche quelle di origine biologica.

Inoltre, vari stakeholders hanno richiesto, sempre sul punto, una parificazione di trattamento per plastica e bioplastica, accomunate da un medesimo e chiaro destino: non posso trovare come destinazione il mare.

Il contenuto della bozza

Con la bozza di DDL, il cui testo oramai è condiviso e pertanto dovrebbe giungere, con ragionevole certezza, all’approvazione senza ulteriori modifiche ed integrazioni.

Le prescrizioni

Con esso si prevede:

• una gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati, che vengono equiparati ai rifiuti delle navi;
• la possibilità di conferire i rifiuti pescati accidentalmente presso appositi impianti portuali di raccolta;
• la qualificazione, come regime giuridico, di deposito temporaneo per quanto attiene il conferimento presso suddetti impianti.

Infine, per effettuare suddetto conferimento, non sarà necessaria iscrizione alcuna all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le eliminazioni

Viene escluso l’obbligo di etichettatura, a partire dal 30 giugno 2022, per i prodotti tessili che rilasciano microfibre (una etichetta che avverte che ad ogni lavaggio si rilasciano microfibre che contribuiscono all’inquinamento da plastiche del mare).