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MASE: aggiornato l’elenco dei siti orfani 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei siti orfani.

Cosa prevede il PNRR

Esso prevede l’adozione di un Piano d’azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026).

Che cos’è un sito orfano

Esso viene definito attraverso con l’art. 2 (Definizioni) del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani).

In particolare, esso è:

  1. un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte  quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  2. un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

La misura interessata

La misura interessate è la M2C4, investimento 3.4

L’atto normativo

La modifica è avvenuta DM MASE 7 Maggio 2024 .

Con esso, in particolare, vengono adottate le modifiche all’allegato 2 del Piano d’azione, il quale reca l’elenco dei siti orfani e i relativi interventi da realizzare per riqualificare la superficie del suolo, finanziati nell’ambito della misura M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), investimento 3.4 (Bonifica del “suolo dei siti orfani”) del PNRR, per un totale di 126 siti, 7.561.165 mq, per un importo complessivo di € 500.000.000.

Per maggiori informazioni

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/01/24A02757/SG

MASE: al via il Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 27 Maggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha varato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Cosa va a disciplinare il Regolamento

Il nuovo regolamento sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

I target perseguiti

Con il Fono si intende realizzare, nel biennio 2024-2025, almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti. Esso verrà gestito, sotto il profilo operativo, dal Gestore dei Servizi Energetici.

Il contenuto

Il Regolamento disciplina:

  1. i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell’impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti,
  2. nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione.
  3. le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Le dichiarazioni

“Con il regolamento – spiega il ministro Gilberto Pichetto – possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti e sostiene, allo stesso tempo, lo sviluppo di impianti rinnovabili: un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

MASE: pubblicato il decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

L’entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore lo scoro 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.

Le  CER

Si tratta di un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. 

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le regole operative del Decreto

Il DM prevede che, entro i successivi trenta giorni, saranno approvate dal MASE, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici. Queste dovranno disciplinare:

  • modalità;
  • tempistiche,

di riconoscimento degli incentivi.

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il ruolo del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) viene qualificato come soggetto gestore della misura.

Mediante opportuni portali, potrà essere presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il GSE, inoltre:

  • renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative;
  • canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER;
  • lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo, in raccordo con il MASE.

A proposito dell’ultimo punto, il primo “step” è già online e consiste in alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Le dichiarazioni

“Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

Per maggiori informazioni

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunita%CC%80%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ_1.pdf

Al via il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

È stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

Il Decreto

Con Decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, è stato approvato dal MASE il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). 

Di cosa si tratta

E’ il piano che consente di dare attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata avviata l’elaborazione del Piano nazionale di adattamento (PNACC).

Il piano è stato sottoposto a procedimento di VAS.

A giugno del 2020 l’Autorità proponente ex Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria del MiTE ha trasmesso all’Autorità competente per la VAS l’istanza di verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano nazionale di adattamento, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 152/2006. Nel mese di ottobre 2020 l’Autorità competente ha determinato che il Piano dovesse essere sottoposto al procedimento di VAS.

Pertanto, a gennaio del 2021 è stata trasmessa all’Autorità competente l’istanza per la Procedura di VAS – fase di scoping, art. 13 D.Lgs. 152/2006. Nel mese di giugno 2021 l’Autorità competente ha comunicato il termine della fase di scoping e ha trasmesso il parere della Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (Parere n. 13 del 03/05/2021).

Obiettivo perseguito

Si tratta di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l’attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle criticità riscontrate, e per l’integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti.

Inoltre, con esso si intende:

  1. ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;
  2. migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici;
  3. trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

In particolare, il Piano intende definire quali debbano essere i percorsi settoriali e/o locali di adattamento ai cambiamenti climatici, e ciò attraverso la costituzione di una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile a tale scopo.

Si deve, infatti, contenere la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentare la resilienza agli stessi e a migliorare le possibilità di sfruttamento di eventuali opportunità.

Le parti in cui viene articolato

Esso viene strutturato come di seguito:

La struttura del PNACC è articolata come segue:

1. Il quadro giuridico di riferimento

2. Il quadro climatico nazionale

3. Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali

4. Misure e azioni del PNACC

5. Finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici

6. Governance dell’adattamento.

Agenzia Europea per l’Ambiente: occorre puntare sullo sviluppo delle biomasse

Il rapporto predisposto dall’ Agenzia Europea per l’Ambiente evidenzia le sfide, i benefici collaterali e i compromessi che devono essere compresi e quantificati affinché la biomassa possa contribuire a raggiungere – e non ostacolare – gli obiettivi del Green Deal europeo.

I temi affrontati nel rapporto

Come la biomassa può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi climatici e ambientali? In quale modo il cambiamento climatico potrebbe influenzare la produzione di biomassa dell’UE in settori agricolo e forestale? Queste sono alcune questioni affrontate all’interno del rapporto “The European biomass puzzle   Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU”, rilasciato lo scorso 8 novembre dall’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Quando si parla di biomassa, si tratta di una materia fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

Si tratta della vegetazione alla base di ecosistemi, mediante la quale è possibile il sequestro del carbonio e la fornitura del cibo e delle materie prime per un’ampia gamma di materiali a base biologica utilizzati in settori quali l’edilizia, l’energia, i trasporti, i mobili e l’industria tessile.

Gli usi della biomassa sono molteplici, e di conseguenza, sussiste una forte concorrenza sul mercato.

È inclusa anche la protezione (non utilizzo) per la natura e la biodiversità.

Cosa prevede in merito il Green Deal

Il Green Deal europeo prevede che la biomassa svolga diversi ruoli in relazione alla sicurezza alimentare ed energetica, alla conservazione della natura, alla riduzione dell’inquinamento e alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, la ricerca scientifica indica che non sarà disponibile abbastanza biomassa proveniente dall’UE per svolgere tutti questi ruoli previsti in futuro.

Quali sono gli impieghi della biomassa

Gli impieghi come sostanza secca

In ambito comunitario, abbiamo utilizzato 1,2 miliardi di tonnellate di biomassa nel 2017 sotto forma di sostanza secca, di cui:

  • il 50% è stato utilizzato per alimenti, mangimi e lettiere per il bestiame;
  • il 22% per la bioenergia;
  • il 28% per i materiali.

Gli impieghi come vettore energetico

Il settore della bioenergia utilizza la biomassa sia tramite combustione diretta che per la produzione di biocarburanti. L’uso della biomassa in questo settore è cresciuto dal 2005 grazie agli incentivi politici e nel 2021 la biomassa rappresentava il 56% dell’energia rinnovabile consumata nell’UE.

La biomassa legnosa viene utilizzata anche nell’edilizia, nella produzione di mobili, nella produzione di carta e negli imballaggi e in una vasta gamma di altri settori che necessitano di materiali a base biologica per funzionare.

La provenienza della biomassa

La biomassa viene fornita dagli ecosistemi. La sua produzione ed estrazione possono avere impatti positivi o negativi sulla biodiversità, sulla condizione degli ecosistemi e sulla loro capacità di sequestrare l’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera. Pertanto, l’uso della biomassa deve essere bilanciato con le esigenze di conservazione dell’ecosistema.

Le principali evidenze del rapporto

L’Agenzia sottolinea come occorra dare priorità alla biomassa e individuare, soprattutto, per quali scopi, a causa dei diversi ruoli previsti per la biomassa e della potenziale carenza di fornitura di biomassa in futuro.

Si auspica che gli incentivi politici diano equilibrio tra l’uso della biomassa per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo del 2030, mantenendo gli ecosistemi in buone condizioni e mantenendo la loro capacità di fornire biomassa e sequestro del carbonio a lungo termine.

Quali materie prime/prodotti della biomassa devono avere la priorità e per quali scopi devono essere valutati rispetto ai costi economici e sociali e in relazione alle seguenti funzioni della biomassa evidenziate in questo rapporto:

  1. rimuovere la CO2 dall’atmosfera aumentando il sequestro del carbonio negli ecosistemi europei e garantire lo stoccaggio del carbonio a lungo termine sia nella biomassa vivente che nei prodotti della biomassa;
  2. ridurre il cambiamento climatico e gli impatti ambientali della produzione e del consumo di biomassa all’interno e all’esterno dell’UE e rendere i sistemi di produzione di biomassa più resilienti a tali impatti;
  3. sostituire i materiali a base fossile e minerale nell’economia europea con materiali e prodotti a base biologica per ridurre l’intensità/emissioni di gas serra;
  4. ripristinare la natura e la biodiversità per preservare la diversità dei paesaggi europei;
  5. riutilizzare e riciclare per utilizzare al meglio materiali e prodotti di origine biologica.

Per maggiori informazioni

https://www.eea.europa.eu/publications/the-european-biomass-puzzle